Cassazione Penale, Ordinanza n. 33125/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari che, secondo la sentenza impugnata, si sarebbe allontanato dal luogo di detenzione domiciliare senza autorizzazione. Il ricorso per cassazione articolava due censure: con il primo motivo si contestava l'insussistenza del delitto di evasione, sostenendo che l'imputato non avrebbe udito il citofono e che il controllo della polizia penitenziaria non sarebbe stato decisivo; con il secondo motivo si deduceva la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo la scarsa offensività della condotta. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva adeguatamente valorizzato durata, reiterazione ed efficacia del controllo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la mancata risposta al citofono, attivato per un rilevante lasso temporale con modalità insistenti, può legittimamente fondare la prova dell'allontanamento. Anche il secondo motivo è stato ritenuto privo di consistenza, perché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto, rilevando che l'allontanamento era avvenuto proprio a causa delle condizioni di salute dell'imputato e che non vi erano elementi idonei a segnare una minima offensività della condotta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la ricostruzione del giudice di merito sull'evasione era sorretta da un controllo ritenuto serio, ripetuto e idoneo a dimostrare l'allontanamento. Il secondo motivo è stato parimenti respinto, poiché la Corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. alla luce delle concrete modalità del fatto e dell'assenza di indici di particolare tenuità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di evasione può essere desunto, in presenza di controlli insistenti e reiterati, anche dalla mancata risposta dell'imputato al citofono o ai richiami della polizia giudiziaria per un rilevante lasso temporale.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando le concrete modalità della condotta e le circostanze del caso rendono non minima l'offensività, come nell'allontanamento dagli arresti domiciliari determinato dalle condizioni di salute dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di evasione dagli arresti domiciliari, l'allontanamento dal luogo di detenzione può essere provato anche in via indiziaria attraverso la mancata risposta dell'interessato a ripetuti e insistenti tentativi di controllo effettuati per un apprezzabile arco temporale.
- Quando il giudice di merito abbia già affrontato e confutato una censura con motivazione congrua, il ricorso che si limiti a riproporre la medesima doglianza senza confrontarsi efficacemente con la ratio decidendi è manifestamente infondato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile se le modalità concrete della condotta evidenziano una offensività non minimale e il fatto si inserisce in un contesto incompatibile con una valutazione di tenue disvalore.
- Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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