Cassazione Penale, Ordinanza n. 21475/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in conformità con il primo giudice, del reato di illecita detenzione di cocaina del peso di kg 1,130. I motivi dedotti riguardavano: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 2) inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 c.p., per la mancata esclusione della recidiva ritenuta. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato gli elementi favorevoli all'imputato e che la recidiva non fosse giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua sia sul diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla negativa personalità dell'imputato, su un recente precedente specifico e sulla gravità del fatto, sia sul riconoscimento della recidiva, giustificato dall'accresciuta pericolosità sociale e dalla gravità del reato. È stata quindi confermata la condanna e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente contestato all'imputato.
Ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche uno solo degli elementi previsti, se ritenuto prevalente.
La recidiva può essere mantenuta quando sia motivata in relazione alla maggiore pericolosità sociale e ai precedenti specifici dell'imputato.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi elencati dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente che dia conto di uno o più elementi ritenuti decisivi e prevalenti.
- La censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio, quando la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica o arbitraria.
- La recidiva è legittimamente confermata quando la motivazione dia rilievo a precedenti specifici recenti e alla conseguente maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
- Le doglianze che contestano la valutazione di elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione se si traducono in una mera riproposizione del dissenso difensivo sul merito.
Come è indicizzato
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