Cassazione Penale, Sentenza n. 46846/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per: (a) cagionamento, per effetto di operazioni dolose, del fallimento della "Lion Service di Leone Salvatore & C. s.a.s." con ingente debito d'imposta; (b) bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorso in Cassazione era articolato in due motivi principali: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto divieto di bis in idem, sostenendo che Leone era già stato condannato in precedente giudizio per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (stessa condotta); 2) vizi di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della continuazione rispetto alla sentenza n. 68/2003 del G.I.P. di Monza (emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento scritture contabili, reati tributari), ravvisando identità di natura delle violazioni e vicinanza temporale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e generica: ha osservato che i reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti, art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e il reato di bancarotta fraudolenta mediante operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2 L. fall.) possono concorrere quando i fatti materiali (il "fatto" naturalistico) siano diversi e il dissesto aziendale derivi dall'utilizzo delle fatture false; è richiamata anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 200/2016 in tema di nozione di fatto per il divieto del bis in idem. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura priva di specificità: per il reato continuato è necessario dimostrare un'unitaria e anticipata ideazione criminosa (art. 81, comma 2 c.p.), non bastano similitudine delle violazioni o vicinanza temporale; inoltre i fatti del processo di Monza riguardavano reati tributari, mentre nel procedimento oggetto del ricorso si trattava di delitti fallimentari. Conseguenze: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente come presunta violazione (bis in idem); la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata, distinguendo il "fatto" naturalistico e ritenendo non sussistente identità di fatto tra i reati tributari già giudicati e i delitti fallimentari contestati
Norma che riguarda l'utilizzo di fatture false per evadere imposte; nel caso esaminato tale comportamento viene considerato rilevante anche come causa del dissesto societario ma non coincidente automaticamente con il reato di bancarotta fraudolenta
art. 223, secondo comma, n. 2 L. fall. (bancarotta fraudolenta mediante operazioni dolose)
Configura la bancarotta per operazioni dolose che hanno determinato il dissesto; la Corte ha ritenuto che questo reato, pur potendo derivare dall'uso di fatture inesistenti, costituisce un fatto materiale distinto rispetto al reato tributario
art. 81, secondo comma, cod. pen. (reato continuato)
Per riconoscere la continuazione è necessaria l'esistenza di una unitaria e anticipata ideazione criminosa; la mera ripetizione di atti della stessa specie, la prossimità temporale o una scelta di vita delinquenziale non sono sufficienti
Corte Costituzionale, sent. n. 200 del 2016
Richiamata per chiarire la nozione di "fatto" nel divieto del bis in idem: il fatto naturalistico è l'accadimento materiale e la sua determinazione richiede selezione di elementi secondo criteri normativi; non sempre coincidenza di qualificazione giuridica implica identità del fatto
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiesto ai fini del deposito delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; richiamato processualmente nel fascicolo
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare euro 3.000,00
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 43976 del 14/07/2017, Marra, Rv. 271612; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896)
Precedenti utilizzati per sostenere l'idea che l'evasione fiscale che determina oneri e debiti può concorrere con il fallimento e per chiarire i criteri interpretativi in tema di continuazione e identità di fatto
Massime di principio
- Il divieto di doppia condanna (bis in idem) richiede identità del fatto materialmente accaduto: la stessa qualificazione giuridica non garantisce automaticamente l'identità di fatto
- Quando un comportamento fiscale illecito (es. uso di fatture false) determina il dissesto societario, è possibile la concorrenza di reati tributari e di reati fallimentari purché siano riconoscibili elementi materiali distinti
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) è necessario provare una unitaria, anticipata ideazione criminosa: non bastano la similitudine dei reati o la vicinanza temporale
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e ben fondate: motivi generici o vaghi sono dichiarati inammissibili
- Chi impugna per presunta violazione del divieto di bis in idem dovrebbe dimostrare in modo chiaro e puntuale l'identità materiale dell'accadimento e non limitarsi a richiamare la stessa descrizione normativa
- Il rischio processuale di un ricorso inammissibile include la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende
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