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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46846/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per: (a) cagionamento, per effetto di operazioni dolose, del fallimento della "Lion Service di Leone Salvatore & C. s.a.s." con ingente debito d'imposta; (b) bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorso in Cassazione era articolato in due motivi principali: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto divieto di bis in idem, sostenendo che Leone era già stato condannato in precedente giudizio per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (stessa condotta); 2) vizi di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della continuazione rispetto alla sentenza n. 68/2003 del G.I.P. di Monza (emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento scritture contabili, reati tributari), ravvisando identità di natura delle violazioni e vicinanza temporale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e generica: ha osservato che i reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti, art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e il reato di bancarotta fraudolenta mediante operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2 L. fall.) possono concorrere quando i fatti materiali (il "fatto" naturalistico) siano diversi e il dissesto aziendale derivi dall'utilizzo delle fatture false; è richiamata anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 200/2016 in tema di nozione di fatto per il divieto del bis in idem. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura priva di specificità: per il reato continuato è necessario dimostrare un'unitaria e anticipata ideazione criminosa (art. 81, comma 2 c.p.), non bastano similitudine delle violazioni o vicinanza temporale; inoltre i fatti del processo di Monza riguardavano reati tributari, mentre nel procedimento oggetto del ricorso si trattava di delitti fallimentari. Conseguenze: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come presunta violazione (bis in idem); la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata, distinguendo il "fatto" naturalistico e ritenendo non sussistente identità di fatto tra i reati tributari già giudicati e i delitti fallimentari contestati

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti)

    Norma che riguarda l'utilizzo di fatture false per evadere imposte; nel caso esaminato tale comportamento viene considerato rilevante anche come causa del dissesto societario ma non coincidente automaticamente con il reato di bancarotta fraudolenta

  • art. 223, secondo comma, n. 2 L. fall. (bancarotta fraudolenta mediante operazioni dolose)

    Configura la bancarotta per operazioni dolose che hanno determinato il dissesto; la Corte ha ritenuto che questo reato, pur potendo derivare dall'uso di fatture inesistenti, costituisce un fatto materiale distinto rispetto al reato tributario

  • art. 81, secondo comma, cod. pen. (reato continuato)

    Per riconoscere la continuazione è necessaria l'esistenza di una unitaria e anticipata ideazione criminosa; la mera ripetizione di atti della stessa specie, la prossimità temporale o una scelta di vita delinquenziale non sono sufficienti

  • Corte Costituzionale, sent. n. 200 del 2016

    Richiamata per chiarire la nozione di "fatto" nel divieto del bis in idem: il fatto naturalistico è l'accadimento materiale e la sua determinazione richiede selezione di elementi secondo criteri normativi; non sempre coincidenza di qualificazione giuridica implica identità del fatto

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Richiesto ai fini del deposito delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; richiamato processualmente nel fascicolo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare euro 3.000,00

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 43976 del 14/07/2017, Marra, Rv. 271612; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896)

    Precedenti utilizzati per sostenere l'idea che l'evasione fiscale che determina oneri e debiti può concorrere con il fallimento e per chiarire i criteri interpretativi in tema di continuazione e identità di fatto

Massime di principio

  • Il divieto di doppia condanna (bis in idem) richiede identità del fatto materialmente accaduto: la stessa qualificazione giuridica non garantisce automaticamente l'identità di fatto
  • Quando un comportamento fiscale illecito (es. uso di fatture false) determina il dissesto societario, è possibile la concorrenza di reati tributari e di reati fallimentari purché siano riconoscibili elementi materiali distinti
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) è necessario provare una unitaria, anticipata ideazione criminosa: non bastano la similitudine dei reati o la vicinanza temporale
  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e ben fondate: motivi generici o vaghi sono dichiarati inammissibili
  • Chi impugna per presunta violazione del divieto di bis in idem dovrebbe dimostrare in modo chiaro e puntuale l'identità materiale dell'accadimento e non limitarsi a richiamare la stessa descrizione normativa
  • Il rischio processuale di un ricorso inammissibile include la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende

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