Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16784/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione per pubblica utilità avente a oggetto porzioni di un compendio immobiliare in Scandicci, di proprietà di due soggetti nella rispettiva qualità di usufruttuario e nuda proprietaria. La Corte d'appello aveva negato la configurabilità di un'espropriazione parziale, ritenendo che la porzione destinata a resede fosse troppo modesta rispetto all'abitazione e che, per le altre superfici espropriate (orto e piazzale/deposito), non vi fosse una destinazione economica unitaria con la parte residua. Aveva inoltre escluso che l'indennità dovesse tener conto del deprezzamento derivante dall'avvicinamento della nuova viabilità e dagli effetti connessi, ritenendo tali pregiudizi non direttamente riferibili all'attività espropriativa. Infine aveva liquidato l'indennità per l'area già a deposito con un criterio comparativo, senza dare conto dell'alternativo criterio reddituale indicato dal CTU. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 33 d.P.R. 327/2001 e dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso l'espropriazione parziale con valutazione meramente quantitativa e senza considerare l'unità funzionale del compendio; 2) violazione dell'art. 33 d.P.R. 327/2001, per non avere riconosciuto l'indennizzabilità del pregiudizio alla parte residua causato da rumore, inquinamento, perdita dell'accesso carrabile e allagamenti; 3) violazione degli artt. 40 d.P.R. 327/2001, 115 e 116 c.p.c., per la determinazione dell'indennità dell'area a deposito in modo immotivato e senza considerare il criterio reddituale e l'effettiva attitudine del bene; 4) violazione dell'art. 50 d.P.R. 327/2001, in via consequenziale sulla liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello sull'insussistenza dei presupposti dell'espropriazione parziale, perché fondata non solo sulla dimensione delle superfici ma soprattutto sull'assenza di un vincolo funzionale ed economico idoneo a conferire unità al compendio e sull'insindacabilità in sede di legittimità dell'apprezzamento di fatto compiuto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte territoriale doveva confrontarsi con le risultanze peritali che descrivevano un pregiudizio peculiare e individuale alla porzione residua, causato dalla vicinanza dell'opera pubblica, e che tale pregiudizio può essere indennizzabile quando sia direttamente connesso all'espropriazione o comunque incida in modo specifico sulla parte residua. Ha accolto anche il terzo motivo, perché la liquidazione dell'indennità per l'area già adibita a deposito è stata motivata in modo insufficiente: il giudice di merito ha scelto il criterio comparativo senza spiegare perché fosse preferibile al criterio reddituale suggerito dal CTU, nonostante la necessità di commisurare l'indennizzo al valore venale concreto e di assicurare un serio ristoro. Per effetto dell'accoglimento dei motivi secondo e terzo è stato accolto anche il quarto motivo, relativo all'indennità di occupazione temporanea, che dipende dalla corretta determinazione dell'indennità di esproprio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà rideterminare le indennità e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 327/2001

    L'indennità in caso di espropriazione parziale comprende anche la compromissione o alterazione delle possibilità di utilizzazione della parte residua quando vi sia un nesso funzionale e obiettivo tra porzione ablata e porzione rimasta, e quando il pregiudizio alla residua sia specifico e direttamente collegato all'espropriazione o all'opera pubblica nei limiti delineati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 40 d.P.R. 327/2001

    La determinazione dell'indennità deve essere compiuta con riferimento al valore venale del bene, considerando le sue caratteristiche concrete e la sua eventuale capacità reddituale o utilizzazioni intermedie lecite.

  • art. 50 d.P.R. 327/2001

    L'indennità di occupazione temporanea va commisurata in rapporto all'indennità dovuta per l'esproprio dell'area, sicché una diversa e corretta quantificazione dell'indennità principale impone la revisione della seconda.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo che denunciava extrapetizione è stato ritenuto privo di interesse nella parte in cui il vizio dedotto non avrebbe comunque arrecato utilità concreta ai ricorrenti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Il giudice deve valutare criticamente il materiale istruttorio e non può attribuire valore decisivo a un dato peritale o comparativo senza adeguata verifica di omogeneità e senza motivare la scelta del criterio estimativo.

  • art. 817 c.c.

    Il rapporto pertinenziale tra bene accessorio e bene principale non basta, da solo, a integrare l'espropriazione parziale; occorre anche il vincolo funzionale ed economico richiesto dalla disciplina indennitaria.

  • sentenza Corte cost. n. 181/2011

    Ai fini indennitari anche i suoli inedificabili possono avere rilievo in base a utilizzazioni intermedie lecite tra agricola ed edificatoria, ove assentite dalla normativa vigente.

Massime di principio

  • L'espropriazione parziale richiede non soltanto la sottrazione di una porzione del fondo, ma anche l'esistenza di un vincolo di funzionalità e di destinazione economica unitaria tra parte ablata e parte residua, oltre a un concreto pregiudizio oggettivo alla porzione rimasta.
  • Il deprezzamento della parte residua può essere indennizzabile quando derivi da una compromissione specifica e individualizzata connessa all'espropriazione o all'opera pubblica; non lo è quando dipenda da limitazioni generali gravanti sui fondi situati in quella determinata posizione.
  • Nella liquidazione dell'indennità di espropriazione il giudice deve scegliere il criterio estimativo più idoneo a garantire un serio ristoro e motivare la preferenza accordata a un metodo di stima rispetto ad altri criteri plausibili indicati dal consulente tecnico.
  • Il valore venale del bene non coincide necessariamente con un parametro astratto o meramente comparativo, dovendo essere commisurato alle caratteristiche concrete del terreno, alla sua reale attitudine economica e alle utilizzazioni lecite consentite.
  • Se l'indennità di occupazione temporanea è calcolata come quota dell'indennità di esproprio, la sua determinazione deve essere ricalcolata ogni volta che venga modificata la base di calcolo dell'indennità principale.

Come è indicizzato

MaterieProprietàEspropriazione forzataIndennità di occupazione temporanea
RamiDiritti realiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.