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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23017/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Soldani impugna l'ordinanza del Tribunale di Rieti che ha confermato il decreto di sequestro preventivo relativo a 224 cani di razza Siberian Husky, contestando: (i) la presunta illegittimità della procedura di proroga delle indagini e la mancata notifica dell'ordinanza motivata in relazione a una memoria ex art. 406 c.p.p.; (ii) la legittimità della delega di indagini disposta ex art. 370 c.p.p. e la partecipazione alle ispezioni di personale (N.O.R.S.A.A.) asseritamente privo di delega/competenza; (iii) irregolarità nella notifica e nell'esecuzione del decreto di ispezione; (iv) l'assenza del fumus commissi delicti, con particolare richiamo a verbali ASL che avrebbero escluso il reato di maltrattamento, alla manipolazione di foto e video usati come prova, e alla presenza di documentazione (fatture, cartelle cliniche, verbali ARPAL) dimostrante adeguate condizioni igienico-sanitarie e cure veterinarie; (v) la richiesta urgente di sospensione dell'esecuzione del provvedimento per impedire il trasferimento degli animali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure siano inammissibili perché o non proposte dinanzi al Tribunale del riesame o perché mirano a una rivalutazione dei fatti e delle prove, materia non consentita al giudice di legittimità. La Corte ha confermato che il giudizio di cassazione contro misure reali è limitato a vizi di diritto (art. 325 c.p.p. e art. 606 c.p.p.) e che non è possibile riesaminare autonomamente il compendio probatorio. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato elementi convergenti (sovraffollamento, modifiche ai box, carenze igienico-sanitarie, problemi di approvvigionamento, condizioni di salute degli animali con denutrizione segnalata nel 41,52% dei casi, lesioni e anomalie comportamentali) tali da integrare il fumus del reato ex art. 544-ter c.p. e il periculum per l'emissione del sequestro. La richiesta di sospensione dell'esecuzione è stata respinta come improcedibile in sede di legittimità (ricorso non sospende l'esecuzione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 4). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 544-ter c.p.

    Nella prospettazione della Corte è il reato contestato (maltrattamento di animali): il fumus può ricavarsi anche da condizioni ambientali e di detenzione che incidono sulla sfera psico-fisica degli animali, oltre che da segni di denutrizione, lesioni e patologie riscontrate.

  • art. 325 c.p.p.

    "il ricorso non sospende l’esecuzione" (comma 4)

    Regola la cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: il ricorso è limitato a vizi di legge; il comma 4 stabilisce espressamente che il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di legge e i vizi di motivazione). La Corte ha ricordato che in sede di legittimità sono ammissibili solo i profili di diritto e i difetti motivazionali radicali che rendono impossibile il controllo del percorso logico-giuridico.

  • art. 406 c.p.p.

    Norma citata in relazione alla memoria difensiva sulla proroga delle indagini; la Corte ha rilevato che questioni afferenti a proroga e notifica non erano state adeguatamente devolute al giudice del riesame.

  • art. 370 c.p.p.

    Norma sulla delega di indagini a pubblici ufficiali. La Corte ha ritenuto che la mera partecipazione di soggetti terzi (es. associazioni) al sopralluogo non dimostri automaticamente la nullità degli atti, salvo specifica allegazione e prova dell'incidenza sulla validità degli atti stessi.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    Richiamato per sottolineare la peculiare struttura del giudizio di riesame e l'onere del ricorrente di devolvere al giudice del riesame le doglianze specifiche per consentire risposte adeguate e complete.

  • art. 612 c.p.p.

    Richiamato per affermare che il potere di sospendere l'esecuzione previsto dall'art. 612 c.p.p. riguarda la sola condanna civile e non si applica alla sospensione dell'esecuzione di provvedimenti cautelari reali in sede di cassazione.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Consente di irrogare, per inammissibilità del ricorso, una sanzione oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà disponendo il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma indicata in relazione alla sanzione per ricorso inammissibile; la Corte ha utilizzato la previsione normativa in combinato con la L. n. 103/2017 per determinare la sanzione a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di riesame sulle misure reali è limitato a vizi di diritto e a vizi motivazionali così gravi da rendere impossibile il controllo del percorso logico-giuridico; non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
  • Le censure non sollevate specificamente dinanzi al giudice del riesame risultano inammissibili per mancata devoluzione della questione: il ricorrente ha l'onere di devolvere al riesame i punti da far valutare, altrimenti la Corte di legittimità non può essere chiamata a decidere su di essi.
  • Se si contesta omissione di valutazione di prove decisive, il ricorrente deve allegare nel ricorso gli atti/documenti omessi e dimostrare la loro decisività; l'assenza di questi elementi rende la censura inefficace in cassazione.
  • La partecipazione di soggetti terzi (associazioni, esperti) a indagini o sopralluoghi non invalida automaticamente gli atti: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare concretamente la mancanza di delega o la lesione dell'effettiva garanzia procedurale e l'incidenza sull'attendibilità del risultato probatorio.
  • Le questioni strettamente fattuali (es.: valutazione di foto, video, percentuali di denutrizione, condizioni dei box) sono soggette alla valutazione del giudice del merito o del riesame e non sono rimesse alla libera riscrittura dei fatti in Cassazione.
  • Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato (art. 325 c.p.p., comma 4): per ottenere sospensioni esecutive vanno esperite le strade procedurali previste e non è competenza ordinaria della Corte di legittimità concederle.
  • In caso di ricorso inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e, nei limiti e con i poteri previsti dalla legge, applicare sanzioni supplementari (es. versamento alla Cassa delle ammende) quando ricorrano ragioni che giustificano l'aumento della sanzione.

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