Cassazione Penale, Sentenza n. 48349/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato "non doversi procedere" per prescrizione, censurando un errore di diritto ai sensi dell'art. 157 c.p.: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto maturata la prescrizione non tenendo conto delle circostanze aggravanti contestate (da considerarsi di effetto speciale ai sensi dell'art. 63, comma 3 c.p.). Poiché la contestazione delle aggravanti aumenta la pena massima di oltre un terzo, il termine prescrizionale deve essere calcolato sulla pena maggiorata e quindi slitta in avanti rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza della contestata e non esclusa ricorrenza delle aggravanti, la pena edittale massima per il reato risultava essere di dieci anni; conseguentemente, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, c.p., il termine di prescrizione è di 12 anni e 6 mesi. Dato che i fatti sono stati commessi il 3 maggio 2013 e il 24 aprile 2013, la prescrizione deve maturare rispettivamente il 3 novembre 2025 e il 24 ottobre 2025; pertanto alla data della sentenza impugnata (20/01/2022) la prescrizione non era ancora maturata. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha applicato l'art. 157 nella versione che richiede il calcolo del termine di prescrizione sulla base della pena edittale massima teoricamente applicabile (comprensiva delle aggravanti non escluse). Di conseguenza il termine prescrizionale è stato ricalcolato sul massimo aumentato.
Usato insieme all'art. 157 per determinare la durata concreta del termine di prescrizione (la Corte ha ritenuto che, con la pena massima indotta dalle aggravanti, il termine fosse di 12 anni e 6 mesi).
Le circostanze aggravanti contestate sono state considerate a "effetto speciale" (ai sensi del terzo comma), ossia idonee ad aumentare la pena edittale massima. Tale qualificazione incide sul calcolo della prescrizione, perché produce l'aumento della pena di riferimento.
Norma procedurale che ha consentito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello competente.
art. 624-bis e art. 625 cod. pen.; art. 61 cod. pen. (numeri richiamati)
Sono le disposizioni penali relative ai reati e alle circostanze aggravanti originariamente contestate agli imputati; la presenza di particolari aggravanti (richiamate negli art. 61, nn. 5 e 7) ha posto la questione sull'aumento della pena edittale e dunque sul diverso calcolo della prescrizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Riferimento procedurale alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; la norma è stata richiamata per la regolarità della produzione delle conclusioni scritte nel procedimento d'impugnazione.
Massime di principio
- Quando sono contestate circostanze aggravanti che, se confermate, aumentano la pena massima, il termine di prescrizione va calcolato sulla pena maggiorata: non si può dichiarare estinta la prescrizione sulla base del minimo della forbice edittale se esistono aggravanti non escluse.
- Se la contestazione delle aggravanti determina un aumento della pena superiore a un terzo, tale aumento incide sulla durata della prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.; pertanto occorre verificare sempre l'effetto delle aggravanti sul pena edittale prima di pronunciare la non procedibilità per prescrizione.
- In caso di errore nella valutazione del termine prescrizionale da parte del giudice di merito, il Procuratore può impugnare per vizio di diritto e ottenere l'annullamento con rinvio quando il calcolo corretto dimostri che la prescrizione non era maturata.
- Il giudice dell'appello o della revisione deve procedere a un calcolo temporale preciso (tenendo conto della data di commissione del reato) per stabilire la data di maturazione della prescrizione e non può basarsi su valutazioni generiche.
- La presenza di circostanze aggravanti contestate ma non ancora decise rende necessario il rinvio della causa per un nuovo giudizio, anziché una pronuncia di non doversi procedere, laddove la loro conferma possa incidere sulla prescrizione.
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