Cassazione Civile, Ordinanza n. 13833/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato il classamento di un immobile di proprietà della contribuente, attribuendo una nuova rendita catastale. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello, invece, la CTR del Lazio aveva riformato la decisione ritenendo l'atto adeguatamente motivato e giustificato dal mutamento della microzona. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione del d.lgs. n. 546/1992, artt. 16, 20, 22 e 53, della L. n. 890/1982, art. 8, e dell'art. 101 c.p.c., sostenendo che l'appello dell'Ufficio non le era mai stato validamente notificato né al domicilio né al difensore. Ha precisato di avere appreso dell'esistenza del giudizio di appello solo in occasione della richiesta di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Ha quindi sostenuto che la notifica dell'appello era inesistente, poiché la documentazione prodotta dall'Ufficio faceva riferimento a un diverso contribuente, con conseguente inesistenza della notificazione, mancata conoscenza del processo e possibilità di proporre il ricorso per cassazione oltre il termine ordinario, entro sei mesi dalla conoscenza della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'Ufficio non aveva fornito alcuna prova idonea a contrastare l'allegazione della contribuente circa l'omessa notifica dell'appello. Ha quindi ritenuto accertata l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello nei confronti della ricorrente, con conseguente presunzione di ignoranza del processo da parte della stessa e tempestività del ricorso per cassazione proposto dopo la scoperta della sentenza. Richiamando la giurisprudenza sulla distinzione tra notificazione nulla e inesistente, la Corte ha affermato che, in caso di inesistenza della notificazione dell'appello, il giudizio di secondo grado non poteva essere proseguito. Per questo motivo ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'Ufficio è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per errori processuali relativi alla notificazione dell'appello.
è richiamato per il termine lungo di impugnazione e per la possibilità di impugnare oltre il termine ordinario quando la parte contumace non abbia avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione.
è richiamato come norma che consente l'impugnazione tardiva del soccombente rimasto contumace se non ha avuto conoscenza del processo per vizio notificatorio.
d.lgs. n. 546/1992, art. 38, comma 3
è interpretato nel senso che, nel processo tributario, il termine lungo non opera se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e dell'avviso di fissazione d'udienza, con richiamo alla disciplina dell'art. 327 c.p.c.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 16, 20, 22 e 53
sono stati invocati dalla ricorrente per denunciare la nullità/inesistenza della notifica dell'appello nel processo tributario.
è stato richiamato dalla ricorrente in relazione alle regole della notificazione postale.
è stato richiamato dalla ricorrente a sostegno della lesione del contraddittorio per mancata conoscenza dell'appello.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del soccombente rimasto contumace, occorre verificare se la mancata conoscenza del processo dipenda da nullità della notificazione dell'atto introduttivo o da sua inesistenza: nella prima ipotesi la conoscenza si presume fino a prova contraria del contumace, nella seconda si presume invece l'ignoranza del processo e grava sull'altra parte la prova di una conoscenza di fatto.
- L'inesistenza della notificazione dell'atto di appello impedisce la valida prosecuzione del giudizio di secondo grado e determina la cassazione senza rinvio della sentenza di appello, poiché il processo non avrebbe potuto essere proseguito.
- Quando la parte onerata della prova non contesti in modo specifico l'allegazione di omessa notificazione e non fornisca elementi idonei a dimostrare la conoscenza del giudizio da parte del destinatario, il giudice può ritenere accertata l'inesistenza della notificazione e dichiarare inammissibile l'appello.
- Nel processo tributario, la tempestiva produzione o il tardivo deposito dell'avviso di ricevimento non sana il vizio radicale di inesistenza della notificazione dell'appello, se il processo di secondo grado si è già svolto in difetto di valida instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'appellato.
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