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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00187/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per un'occupazione abusiva di durata significativa. L'unico motivo dedotto lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, senza un'effettiva critica argomentata della motivazione impugnata; in particolare, la sentenza d'appello aveva valorizzato la durata dell'occupazione abusiva come dato ostativo alla particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata in cassazione con motivi meramente reiterativi e non specifici; nel caso concreto la durata dell'occupazione abusiva è stata ritenuta incompatibile con il riconoscimento del beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre pedissequamente censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla particolare tenuità del fatto deve misurarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; la protrazione nel tempo della condotta può escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
  • La mancata specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità del gravame e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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