Sentenza n. 901/2026 - Genova, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da A.N.A.S. s.p.a. sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi formulata dai ricorrenti in data 18 febbraio 2026 e per l’annullamento della nota prot. CDG.ST GE. REGISTRO UFFICIALE.U.0242215.18-03-2026, nella parte in cui costituisce diniego parziale e/o differimento illegittimo dell'accesso, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. E per la conseguente: - declaratoria del diritto dei ricorrenti di accedere ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti indicati nell'istanza del 18 febbraio 2026; - condanna di A.N.A.S. s.p.a. a consentire l’accesso e a rilasciare copia della documentazione richiesta entro un termine perentorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di riscontro parziale e differimento dell'accesso ai documenti relativi a un evento franoso sulla S.S. 1 Via Aurelia
Esito
Favorevole al resistente (gestore stradale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di un evento franoso verificatosi sulla S.S. 1 Via Aurelia, A.N.A.S. aveva contestato ai ricorrenti la violazione dell'art. 31 del codice della strada e intimato loro di mettere in sicurezza l'area. I ricorrenti avevano quindi presentato un'istanza di accesso difensivo per ottenere gli accertamenti tecnici, i sopralluoghi, le relazioni e i verbali relativi alla frana; la documentazione posta a fondamento dell'affermazione secondo cui la mancata manutenzione dei fondi privati sarebbe stata causa o concausa dell'evento; gli atti relativi alla proprietà stradale, agli eventuali espropri e ai lavori di sbancamento e protezione della scarpata; nonché le comunicazioni intercorse tra A.N.A.S. e il Comune di Arenzano. A.N.A.S. aveva esibito alcune comunicazioni con il Comune, dichiarando per il resto che gli accertamenti dei Vigili del Fuoco erano ancora in corso di acquisizione, che ulteriori accertamenti erano in corso, che non risultavano documenti relativi agli espropri o a lavori recenti e che avrebbe svolto ulteriori ricerche negli archivi cartacei. I ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità del silenzio e del diniego parziale o differimento, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso, l'annullamento della nota e la condanna di A.N.A.S. all'esibizione della documentazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'onere di provare l'esistenza dei documenti richiesti grava sulla parte che agisce in giudizio. Quando l'amministrazione dichiara che i documenti non esistono o non sono nella sua disponibilità, essa deve assumere formalmente la responsabilità di verificare e dichiarare, oltre ogni ragionevole dubbio, se gli atti richiesti, documenti assimilabili o documenti diversi contenenti i dati d'interesse siano presenti negli archivi cartacei o digitali. Nel caso concreto, A.N.A.S. aveva spiegato che gli accertamenti erano stati svolti dai Vigili del Fuoco, che il proprio personale aveva effettuato soltanto verifiche catastali, che non risultavano atti di esproprio né documentazione relativa a lavori recenti e che ulteriori ricerche cartacee sarebbero state svolte. I ricorrenti non avevano fornito elementi idonei a smentire tali dichiarazioni. Il successivo riscontro dei Vigili del Fuoco ha inoltre confermato che il rapporto d'intervento non era nella disponibilità di A.N.A.S. Gli elaborati grafici depositati in giudizio erano stati acquisiti successivamente al riscontro dell'istanza e non dimostravano l'illegittimità della nota impugnata. Il diniego o differimento è stato quindi ritenuto legittimo, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
La disciplina dell'accesso documentale presuppone l'esistenza e la disponibilità dei documenti richiesti da parte dell'amministrazione destinataria dell'istanza.
Richiamato da A.N.A.S. quale base normativa della responsabilità dei proprietari delle aree laterali rispetto alla strada per i cedimenti.
Richiamato nel verbale di contestazione notificato ai ricorrenti in relazione all'evento franoso.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso documentale, chi agisce deve fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza dei documenti richiesti e la loro riferibilità alla disponibilità dell'amministrazione destinataria.
- Quando l'amministrazione afferma di non detenere i documenti richiesti, deve assumere formalmente la responsabilità della dichiarazione, verificando gli archivi cartacei e digitali e indicando, ove possibile, l'eventuale esistenza di documenti assimilabili o diversi contenenti i dati d'interesse.
- Il diritto di accesso non può essere ordinato nei confronti dell'amministrazione se, in assenza di elementi contrari, risulta che i documenti non erano nella sua disponibilità al momento dell'evasione dell'istanza.
- La produzione in giudizio di documenti acquisiti dall'amministrazione successivamente al riscontro dell'istanza non dimostra, di per sé, l'illegittimità del precedente diniego o differimento.
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