Cassazione Penale, Ordinanza n. 29329/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di un imputato per furto aggravato e per i reati di indebito utilizzo di carte di credito e di possesso/uso di documento di identificazione falso. In Cassazione l'imputato deduceva: 1) violazione degli artt. 192, 533 e 546 c.p.p. e vizio di motivazione sulla prova della sua presenza nella struttura e sulla riferibilità a lui delle carte di credito e del documento contraffatto; 2) illegittimità della motivazione per relationem rispetto alla sentenza di primo grado; 3) violazione degli artt. 625 n. 2 e 61 n. 5 c.p. in tema di aggravanti del furto, contestando sia il mezzo fraudolento sia la minorata difesa; 4) applicazione automatica della recidiva senza adeguata motivazione; 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 6) erroneo inquadramento dell’utilizzo della carta di credito nell’art. 493-ter c.p. anziché nella truffa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non indicava specifiche contraddizioni o travisamenti e non si confrontava con la motivazione di merito; il secondo motivo era anch’esso generico e manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva risposto adeguatamente ai motivi di appello; il terzo motivo era infondato perché la Corte di appello aveva correttamente ravvisato l’aggravante del mezzo fraudolento nell’introduzione nella struttura mediante esibizione di carta d’identità contraffatta e falsa identità, mentre l’aggravante della minorata difesa era già stata esclusa in primo grado; il quarto motivo era manifestamente infondato perché la recidiva era stata motivata in base alla maggiore colpevolezza e pericolosità desumibili dai fatti; il quinto era pure manifestamente infondato per l’assenza di elementi positivi, la gravità delle condotte, l’intensità del dolo, il danno economico e la capacità a delinquere; il sesto era inammissibile perché nuovo e comunque infondato, essendo ammissibile il concorso tra indebito utilizzo di carte di credito e truffa quando vi siano autonome ulteriori condotte fraudolente. È stata inoltre disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come parametro sulla valutazione della prova, ma la censura è stata ritenuta generica perché non confrontata con la motivazione di merito
richiamato in relazione alla prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio
richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione della sentenza
l'aggravante del mezzo fraudolento è stata ritenuta sussistente per l'uso di un documento contraffatto e di una falsa identità per introdursi nella struttura
la circostanza della minorata difesa è stata esclusa già in primo grado
norma correttamente applicata all'indebito utilizzo della carta di credito; il concorso con la truffa è possibile in presenza di ulteriori autonome condotte fraudolente
richiamato tra i reati per cui era stata confermata la condanna in appello
richiamato nel contesto delle aggravanti del furto
richiamato nel contesto delle circostanze aggravanti
art. 3.000 Cassa delle ammende
la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso che deduce vizi di motivazione o travisamento della prova è inammissibile quando resti generico, non indichi specifiche contraddizioni o errori decisivi e non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione per relationem alla decisione di primo grado non è di per sé illegittima se il giudice d'appello risponde in modo adeguato e completo alle censure formulate con l'impugnazione.
- L'aggravante del mezzo fraudolento nel furto è integrata quando l'agente si introduca nella struttura mediante un artificio idoneo, come l'uso di un documento contraffatto e di una falsa identità.
- La circostanza della minorata difesa richiede un accertamento specifico e può essere esclusa quando non risultino le condizioni concrete che abbiano realmente ridotto le possibilità di difesa della persona offesa.
- La recidiva può essere motivatamente applicata valorizzando la maggiore colpevolezza e la pericolosità desumibili dai fatti e dai precedenti, senza automatismi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi, la gravità concreta delle condotte, l'intensità del dolo, il danno provocato e la capacità a delinquere.
- Il delitto di indebito utilizzo di carte di credito può concorrere con la truffa quando, oltre all'uso indebito della carta, l'agente ponga in essere ulteriori e autonome condotte artificiose dirette a ottenere un profitto ulteriore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29234/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29235/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29237/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29238/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29240/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29243/2026 del 03/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →