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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44879/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di riesame avverso la misura cautelare (carcere) applicata a Mazzanti per il reato di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente censura: 1) vizio di motivazione per manifesta illogicità e sovrastima delle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia Rosangela Pecoraro e delle intercettazioni/riscontri, sostenendo una diversa lettura alternativa dei dialoghi e degli incontri contestati; 2) nullità dell'ordinanza per violazione delle norme sulla utilizzabilità delle intercettazioni (art. 271 c.p.p.), in particolare per la presunta mancata presentazione dei decreti autorizzativi al GIP. Sono stati inoltre depositati "motivi nuovi" con ricostruzioni alternative di alcuni dialoghi e incontri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze che richiedono una nuova valutazione delle prove siano inammissibili in Cassazione, e che la difesa non abbia prospettato un errore di diritto nella motivazione del Tribunale del riesame bensì una rivalutazione del giudizio di merito. La censura sulla mancata deduzione dell'eccezione relativa alle intercettazioni è stata ritenuta inammissibile per non essere stata sollevata in sede di riesame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; il provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma sostanziale richiamata per la contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ne prende atto come fattispecie contestata al ricorrente (capo 1).

  • cod. proc. pen. art. 273

    Richiamato in tema di valutazione degli elementi indiziari necessari per la misura cautelare; la Corte osserva che la verifica della consistenza dei gravi indizi è di merito e non devoluta alla suprema Corte in chiave di nuova valutazione probatoria.

  • cod. proc. pen. art. 192, comma 3

    Riferimento alle modalità di valutazione delle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia e ai riscontri che ne corroborano l'attendibilità; il Tribunale ha operato una valutazione complessiva e congrua dei riscontri.

  • cod. proc. pen. art. 271

    Norma posta a pena di inutilizzabilità in relazione alle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che l'eccezione non sia stata dedotta in sede di riesame e quindi non ammissibile in Cassazione.

  • cod. proc. pen. art. 606, comma 3

    Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione; applicata per dichiarare inammissibile la doglianza non sollevata in sede di riesame.

  • disp. att. cod. proc. pen. art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario per adempimenti relativi allo stato cautelare dell'indagato.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivede la valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere ritenute idonee a fondare gravità indiziaria se corredate da riscontri investigativi (intercettazioni, immagini, controlli, perquisizioni); la loro critica sostanziale va svolta in sede di merito.
  • Le doglianze sulla utilizzabilità di intercettazioni o sulla mancata produzione di atti autorizzativi devono essere tempestivamente dedotte nel grado di merito e, se non sollevate, risultano inammissibili in Cassazione.
  • Le censure che si limitano a proporre letture alternative di dialoghi/intercettazioni senza indicare profili di diritto o vizio logico-giuridico grave non superano il filtro di ammissibilità della Cassazione.
  • Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e all'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende; è quindi rischioso proporre ricorsi manifestamente privi di prospettive giuridiche fondate.
  • Quando il Tribunale del riesame motiva compiutamente l'esistenza dei "gravi indizi" e affronta le obiezioni della difesa, la Corte di legittimità verifica soltanto la congruità e la logica della motivazione, non la ricostruzione fattuale alternativa.
  • Per ottenere l'esame di questioni procedurali (es. inutilizzabilità di atti) è necessario documentare e averle dedotte nei precedenti gradi; la mancata deduzione comporta perdita della possibilità di dolersi in Cassazione.

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