Cassazione Penale, Sentenza n. 9819/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contestante: 1) vizio della motivazione per essere la motivazione della Corte d'appello manifestamente irragionevole nel ritenere il quadro indiziario sufficiente e nel ribaltare l'assoluzione del primo grado senza adeguata motivazione rafforzata; 2) violazione di legge per presunta errata applicazione dell'art. 640 c.p. (truffa all'INPS) in assenza dell'induzione in errore della persona offesa; 3) violazione di legge per errata valutazione del decorso della prescrizione relativamente alla condotta del 21/02/2015, per la quale la difesa sostiene che la prescrizione era maturata il 21/08/2022, dunque prima della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati relativi alle condotte del 21/02/2015 e del 22/03/2016 si sono estinti per prescrizione. La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso (in particolare il terzo motivo non manifestamente infondato) e, potendo così accertare il rapporto di impugnazione, ha rilevato che la prescrizione per l'episodio del 21/02/2015 era già maturata in data 21/08/2022 (prima della pronuncia di appello) e, consequentemente, anche per l'episodio del 22/03/2016 il termine estintivo è da individuare al 22/10/2023; perciò la sentenza è stata annullata senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione.
Norme richiamate
Norma sul concorso di persone nel reato; citata come riferimento per l'imputazione della partecipazione di più soggetti nella commissione dei delitti contestati.
art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.
Norma che configura la truffa aggravata a danno di un ente pubblico (INPS); la difesa ha contestato l'applicazione per mancanza dell'elemento dell'induzione in errore, ma la Corte di Cassazione ha risolto la controversia sulla base della prescrizione senza entrare nel merito definitivo della ricostruzione del fatto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di motivazione degli atti di impugnazione e la modalità di esposizione dei motivi in cassazione; citata nella ricostruzione delle censure presentate con il ricorso.
Stabilisce che solo l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione del rapporto di impugnazione e, conseguentemente, la possibilità di rilevare cause di non punibilità sopravvenute; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e quindi ha potuto dichiarare d'ufficio l'estinzione per prescrizione intervenuta prima o dopo la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se il ricorso per cassazione è ammissibile, la Corte può rilevare e dichiarare cause di estinzione del reato (es. prescrizione) anche se maturate dopo la sentenza impugnata; l'inammissibilità del ricorso è invece ostativa a ciò.
- La prescrizione va calcolata con attenzione tenendo conto di tutte le sospensioni e dei termini specifici per ciascun fatto: la decorrenza può portare all'estinzione del reato anche prima della pronuncia di appello e ciò deve essere rilevato dalla corte.
- Quando la Corte decide l'annullamento per prescrizione, non entra necessariamente nel merito delle censure sostanziali (es. insufficienza degli indizi o errata qualificazione giuridica del fatto); quindi, anche motivate critiche sulla motivazione d'appello possono risultare irrilevanti se i reati sono estinti.
- Nelle ipotesi di truffa a danno di un ente pubblico (art. 640, c.2, n.1 c.p.) è essenziale l'accertamento dell'elemento dell'induzione in errore della persona offesa: in contestazioni analoghe verificare sempre la prova dell'inganno nei confronti dell'ente o del suo rappresentante.
- Nel presentare ricorso è importante formulare motivi specifici e non manifestamente infondati, poiché l'ammissibilità consente alla Corte di Cassazione di valutare anche eventuali cause estintive sopravvenute.
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