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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22482/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati indicati (artt. 56/629, comma secondo, e 582/585 c.p., aggravati ex art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe indebitamente integrato la motivazione relativa al capo 4 (reato di cui agli artt. 582/585 c.p.), cioè che la motivazione del G.I.P. sarebbe stata del tutto assente e sarebbe stata poi integrata dal Tribunale di riesame (vizio dedotto anche con memoria all'udienza camerale del 25/10/2021).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha ritenuto che non sussistesse il vizio denunciato: il G.I.P., a pag. 36 dell'ordinanza coercitiva originaria, aveva motivato in modo sintetico ma compiuto il quadro indiziario relativo al capo 4, richiamando le dichiarazioni, la registrazione in diretta dell'aggressione e la certificazione medica attestante lesioni guaribili in 5 giorni. Per l'inammissibilità totale del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020

    Riferimento procedurale alle forme seguite per il procedimento d'urgenza; indica la normativa che disciplina modalità straordinarie di trattazione del ricorso.

  • codice di procedura penale, art. 309, comma 9

    art. 309, comma 9, c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente relativa al contenuto della motivazione del provvedimento cautelare e al divieto di integrazione motivazionale da parte del giudice del riesame; la Corte ha ritenuto che la motivazione del G.I.P. fosse comunque presente e adeguata.

  • codice penale, artt. 56/629, comma secondo; 582/585; 416-bis.1 (aggravante)

    artt. 56/629, comma secondo, e 582/585 c.p., aggravati ex art. 416-bis.1 c.p.

    Individuazione delle fattispecie penali contestate al ricorrente (circostanze e reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare) e della presenza di un'aggravante connessa alla criminalità organizzata.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria alla parte che abbia determinato l'inammissibilità per colpa; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000.

  • disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione (obblighi della cancelleria).

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Precedente richiamato in ordine alla possibilità di ritenere la colpa del ricorrente quando il suo atto processuale determina l'inammissibilità, utile a giustificare l'irrogazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La contestazione di insufficiente motivazione di un provvedimento cautelare richiede la dimostrazione che la motivazione sia del tutto assente o manifestamente incongrua: motivazioni anche sintetiche ma che richiamino elementi di prova concreti (dichiarazioni, registrazioni, certificazioni mediche) sono generalmente ritenute sufficienti.
  • Il giudice del riesame non può 'integrarne' arbitrariamente la motivazione del G.I.P.; tuttavia, se dal provvedimento originario risultano elementi indicativi del quadro indiziario, un riesame che ne confermi la valutazione non costituisce integrazione illegittima.
  • Ricorsi manifestamente infondati o privi di un ragionamento probabilmente efficace possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a norma dell'art. 616 c.p.p.; va quindi valutato il grado di fondatezza prima di proporre impugnazioni inammissibili.
  • Prove come registrazioni video/audio e certificazioni mediche sulle lesioni sono elementi particolarmente rilevanti per fondare la gravità indiziaria in ipotesi di reati violenti; la loro presenza rende difficile contestare la motivazione sul punto.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare, è utile indicare con precisione quale parte della motivazione si ritiene carente e perché (es.: contraddittorietà, mancanza totale di riferimenti probatori), evitando deduzioni generiche che possono portare all'inammissibilità.

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