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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25760/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che confermava le condanne per peculato. Le doglianze principali erano: (1) errata individuazione del dies a quo e violazione dell'art.22 d.lgs. 22/7/1999 n.112 rispetto ai termini di riversamento considerando le anticipazioni convenzionali (meccanismo degli acconti e del conguaglio tramite modelli CH52); criticità metodologiche sulle date di ricezione dei CH52 e sul calcolo dei ritardi; (2) inesatta configurazione del reato per le annualità 2005-2006 e difetto di correlazione tra imputazione (appropriazione) e condanna (tardivo riversamento); (3) mancanza di obbligo restitutorio per i versamenti in eccedenza anteriore alla disciplina del 2008 (comma 1-bis art.22) e quindi impossibilità di qualificare come peculato la ritenzione di somme eccedentarie; (4) assenza del dolo necessario per peculato, a fronte di utilizzi delle somme per l'operatività societaria e possibile errore su norme di natura convenzionale; (5) per De Biase e Lupi, carenza di motivazione circa la loro qualifica di incaricate di pubblico servizio e la loro responsabilità concorsuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi di Roberto e Paolo Godas confermando le condanne per peculato (pena di 3 anni di reclusione) e le statuizioni civili, e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Agenzia delle Entrate - Riscossione. Invece, ha accolto i ricorsi di Madia Maria De Biase e Angelina Lupi, annullando con rinvio la sentenza nei loro confronti per carenza motivazionale circa la loro qualificazione come incaricate di pubblico servizio e il loro apporto causale alla condotta, disponendo un nuovo esame su tali profili in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 22, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 112

    Il termine decadenziale per i riversamenti è in linea generale decorrente dalla riscossione ma viene collegato, per le riscossioni tramite uffici postali/bancari, alla ricezione dei prospetti riepilogativi (modelli CH52); le convenzioni e i protocolli (es. protocollo ANCI/Asco) possono disciplinare tempistiche diverse ma non escludono l'obbligo di riversamento e di rendicontazione.

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La norma punisce l'appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui detenuta in ragione dell'ufficio o del servizio: non è necessario che la cosa appartenga formalmente alla pubblica amministrazione, basta il possesso qualificato dal ruolo pubblico/servizio che ha consentito l'accesso alla cosa.

  • art. 47, comma 3, cod. pen. (errore sulla legge)

    L'errore su norme non penali che integrano il precetto penale non esclude il dolo quando si tratta di ignoranza evitabile; l'errore su norme convenzionali o organizzative non è idoneo a eliminare la responsabilità dolosa dell'agente professionale che abbia posto in essere condotte elusive.

  • art. 521 cod. proc. pen. (correlazione tra accusa e sentenza)

    Non sussiste vizio di correlazione quando l'imputato, nel corso del processo, ha avuto la possibilità concreta di difendersi rispetto agli elementi essenziali dell'addebito, anche se la ricostruzione dei fatti è stata arricchita in base agli elementi emergenti in istruttoria.

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen. (rinnovazione istruttoria in appello)

    La rinnovazione è rimessa alla valutazione del giudice d'appello; la mancata ordinanza di rinnovazione non è censurabile in Cassazione se il giudice di merito ha motivato la non necessità di acquisizioni ulteriori.

  • art. 83, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (introduzione comma 1-bis art.22)

    La novella ha disciplinato le modalità/termini di restituzione delle somme versate in eccedenza, ma la Corte ha ritenuto che l'assenza di tale regolazione all'epoca non escludesse la rilevanza penale della detenzione/appropriazione di somme acquisite per effetto della funzione pubblica.

  • art. 10, d.lgs. n. 504 del 1992

    Prevede la trasmissione dei dati di riscossione ai comuni e regole su contabilizzazione; la Corte ha ritenuto che l'esistenza di canali informativi non esimeva il concessionario dall'obbligo di rendicontazione e contabilizzazione nei confronti degli enti.

  • art. 23, d.lgs. n. 112 del 1999

    Stabilisce l'obbligo del concessionario di rendere la contabilità delle riscossioni e di conservare le posizioni dei singoli contribuenti, con modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale; fondamento dell'obbligo di rendicontazione invocato dalla Corte.

Massime di principio

  • La disponibilità di somme derivanti da un'attività di riscossione, acquisita in ragione dell'ufficio o del servizio, può integrare il possesso qualificato necessario per il reato di peculato anche se le somme non appartengono formalmente alla pubblica amministrazione.
  • Il trasferimento sistematico e la gestione delle somme riscosse su conti diversi, l'assenza di preventiva contabilizzazione e la percezione degli interessi sulle giacenze sono elementi probatori significativi di interversio possessionis e di volontà appropriativa.
  • L'assenza di una disciplina formale sulle procedure di restituzione delle eccedenze non esclude la responsabilità penale: la consapevolezza della eccedenza e la mancata rendicontazione verso l'ente sono fattori determinanti.
  • Errori o interpretazioni su norme convenzionali, organizzative o non penali non escludono il dolo penale quando l'errore è evitabile per un operatore qualificato e quando emergono comportamenti elusivi evidenti.
  • La qualificazione quale "incaricato di pubblico servizio" di soggetti esternalizzati o appartenenti a società terze richiede motivazione puntuale: non è sufficiente una generica appartenenza contrattuale o parentela con soggetti apicali; va dimostrato il concreto apporto causale alla condotta illecita.
  • La richiesta di integrazione probatoria in appello viene respinta se il giudice ritiene che i dati ulteriori non siano decisivi; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se mancante di motivazione o illogica.
  • Le parti civili possono ottenere la condanna al risarcimento in sede penale anche in forma generica; la quantificazione e la prova del danno saranno oggetto di separato giudizio civile.

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