Cassazione Penale, Sentenza n. 25760/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che confermava le condanne per peculato. Le doglianze principali erano: (1) errata individuazione del dies a quo e violazione dell'art.22 d.lgs. 22/7/1999 n.112 rispetto ai termini di riversamento considerando le anticipazioni convenzionali (meccanismo degli acconti e del conguaglio tramite modelli CH52); criticità metodologiche sulle date di ricezione dei CH52 e sul calcolo dei ritardi; (2) inesatta configurazione del reato per le annualità 2005-2006 e difetto di correlazione tra imputazione (appropriazione) e condanna (tardivo riversamento); (3) mancanza di obbligo restitutorio per i versamenti in eccedenza anteriore alla disciplina del 2008 (comma 1-bis art.22) e quindi impossibilità di qualificare come peculato la ritenzione di somme eccedentarie; (4) assenza del dolo necessario per peculato, a fronte di utilizzi delle somme per l'operatività societaria e possibile errore su norme di natura convenzionale; (5) per De Biase e Lupi, carenza di motivazione circa la loro qualifica di incaricate di pubblico servizio e la loro responsabilità concorsuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi di Roberto e Paolo Godas confermando le condanne per peculato (pena di 3 anni di reclusione) e le statuizioni civili, e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Agenzia delle Entrate - Riscossione. Invece, ha accolto i ricorsi di Madia Maria De Biase e Angelina Lupi, annullando con rinvio la sentenza nei loro confronti per carenza motivazionale circa la loro qualificazione come incaricate di pubblico servizio e il loro apporto causale alla condotta, disponendo un nuovo esame su tali profili in sede di merito.
Norme richiamate
art. 22, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 112
Il termine decadenziale per i riversamenti è in linea generale decorrente dalla riscossione ma viene collegato, per le riscossioni tramite uffici postali/bancari, alla ricezione dei prospetti riepilogativi (modelli CH52); le convenzioni e i protocolli (es. protocollo ANCI/Asco) possono disciplinare tempistiche diverse ma non escludono l'obbligo di riversamento e di rendicontazione.
La norma punisce l'appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui detenuta in ragione dell'ufficio o del servizio: non è necessario che la cosa appartenga formalmente alla pubblica amministrazione, basta il possesso qualificato dal ruolo pubblico/servizio che ha consentito l'accesso alla cosa.
art. 47, comma 3, cod. pen. (errore sulla legge)
L'errore su norme non penali che integrano il precetto penale non esclude il dolo quando si tratta di ignoranza evitabile; l'errore su norme convenzionali o organizzative non è idoneo a eliminare la responsabilità dolosa dell'agente professionale che abbia posto in essere condotte elusive.
art. 521 cod. proc. pen. (correlazione tra accusa e sentenza)
Non sussiste vizio di correlazione quando l'imputato, nel corso del processo, ha avuto la possibilità concreta di difendersi rispetto agli elementi essenziali dell'addebito, anche se la ricostruzione dei fatti è stata arricchita in base agli elementi emergenti in istruttoria.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen. (rinnovazione istruttoria in appello)
La rinnovazione è rimessa alla valutazione del giudice d'appello; la mancata ordinanza di rinnovazione non è censurabile in Cassazione se il giudice di merito ha motivato la non necessità di acquisizioni ulteriori.
art. 83, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (introduzione comma 1-bis art.22)
La novella ha disciplinato le modalità/termini di restituzione delle somme versate in eccedenza, ma la Corte ha ritenuto che l'assenza di tale regolazione all'epoca non escludesse la rilevanza penale della detenzione/appropriazione di somme acquisite per effetto della funzione pubblica.
art. 10, d.lgs. n. 504 del 1992
Prevede la trasmissione dei dati di riscossione ai comuni e regole su contabilizzazione; la Corte ha ritenuto che l'esistenza di canali informativi non esimeva il concessionario dall'obbligo di rendicontazione e contabilizzazione nei confronti degli enti.
art. 23, d.lgs. n. 112 del 1999
Stabilisce l'obbligo del concessionario di rendere la contabilità delle riscossioni e di conservare le posizioni dei singoli contribuenti, con modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale; fondamento dell'obbligo di rendicontazione invocato dalla Corte.
Massime di principio
- La disponibilità di somme derivanti da un'attività di riscossione, acquisita in ragione dell'ufficio o del servizio, può integrare il possesso qualificato necessario per il reato di peculato anche se le somme non appartengono formalmente alla pubblica amministrazione.
- Il trasferimento sistematico e la gestione delle somme riscosse su conti diversi, l'assenza di preventiva contabilizzazione e la percezione degli interessi sulle giacenze sono elementi probatori significativi di interversio possessionis e di volontà appropriativa.
- L'assenza di una disciplina formale sulle procedure di restituzione delle eccedenze non esclude la responsabilità penale: la consapevolezza della eccedenza e la mancata rendicontazione verso l'ente sono fattori determinanti.
- Errori o interpretazioni su norme convenzionali, organizzative o non penali non escludono il dolo penale quando l'errore è evitabile per un operatore qualificato e quando emergono comportamenti elusivi evidenti.
- La qualificazione quale "incaricato di pubblico servizio" di soggetti esternalizzati o appartenenti a società terze richiede motivazione puntuale: non è sufficiente una generica appartenenza contrattuale o parentela con soggetti apicali; va dimostrato il concreto apporto causale alla condotta illecita.
- La richiesta di integrazione probatoria in appello viene respinta se il giudice ritiene che i dati ulteriori non siano decisivi; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se mancante di motivazione o illogica.
- Le parti civili possono ottenere la condanna al risarcimento in sede penale anche in forma generica; la quantificazione e la prova del danno saranno oggetto di separato giudizio civile.
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