Cassazione Penale, Ordinanza n. 30865/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che gli aveva negato l'ammissione alla detenzione domiciliare. Il giudice di merito aveva ritenuto ostativa la persistente pericolosità sociale del richiedente, desunta dai numerosissimi precedenti penali, da reati commessi sino in epoca recente e dal fatto che in passato aveva detenuto illecitamente sostanza stupefacente nella propria abitazione. Nel ricorso si contestava tale valutazione, sostenendo in sintesi la positiva evoluzione della personalità in epoca recente e il buon inserimento familiare e lavorativo; tuttavia le censure sono state ritenute meramente confutative e formulate in modo generico, senza evidenziare specifici vizi di legittimità della motivazione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza era logico, coerente e fondato sulle risultanze istruttorie, oltre che conforme all'orientamento secondo cui l'ammissione alla detenzione domiciliare presuppone che la misura sia idonea a contenere il rischio di recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato indirettamente nel contesto della valutazione della pericolosità e dei requisiti per l'accesso ai benefici penitenziari, ma senza svolgere una specifica questione applicativa nella motivazione riportata.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'ammissione alla detenzione domiciliare richiede una valutazione concreta sull'idoneità della misura a contenere il rischio di recidiva del condannato.
- Il giudizio di pericolosità sociale può essere desunto dai precedenti penali, dalla reiterazione dei reati e dalla vicinanza temporale delle condotte criminose, anche quando la pena residua sia contenuta.
- In sede di legittimità non sono sufficienti censure generiche o meramente confutative, come il richiamo a un miglioramento personale o a un buon inserimento familiare e lavorativo, se non sono indicati specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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