Cassazione Penale, Sentenza n. 18762/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Palermo del 14/03/2022 che, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale del 03/05/2019, aveva revocato la confisca dell'intero capitale sociale della Immobiliare Santa Teresa s.r.l. e del relativo compendio immobiliare, e aveva rigettato le proposte di misure di prevenzione personali e patrimoniali avanzate nei confronti di Salvatore Vito Cavallotti e della confisca di numerose società e beni (Euro Impianti Plus, TECNO MET, Energy Clima Service, 3 C Costruzioni, SI.CO.GED., Eureka C.M., V.M.G. Costruzioni e Servizi, PRO.RI.SON., la ditta individuale Cavallotti Salvatore Vito e lotti di terreno a Milazzo). Il ricorso denunciava: violazioni di legge (artt. 1254, comma 3 c.p.p., artt. 19 co.3 e 24 d.lgs. n.159/2011) e motivazione assente/inesistente. Nel merito il Procuratore sosteneva che la Corte territoriale aveva sottovalutato elementi indiziari (operazioni societarie, permute quote, perizia contabile, dichiarazioni del collaboratore Biscontí) che dimostrerebbero la attualità della pericolosità sociale di S. V. Cavallotti, la fittizia intestazione delle società ai figli o a terzi, il reimpiego di risorse illecite e la disponibilità di fatto dei beni da parte dei proposti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto, in primo luogo, che nelle materie di misure di prevenzione il sindacato di legittimità sul motivo sia limitato: non è esperibile il normale vizio di motivazione se non nella forma di motivazione totalmente mancante o apparentemente logica. Sul merito ha dichiarato il primo motivo inammissibile poiché il ricorrente chiedeva una rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito. Quanto al secondo motivo (confisca patrimoniale), la Corte ha ritenuto le valutazioni della Corte d'appello conformi al diritto: l'accusa non ha fornito prova rigorosa della effettiva e autonoma disponibilità dei beni e delle società in capo ai proposti, né dell'immissione di capitali di provenienza illecita o della destinazione di utili ai proposti. La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 19, comma 3, d.lgs. n.159/2011 attribuisce poteri investigativi particolari ma non instaura una presunzione di disponibilità dei beni: tale presunzione è prevista dall'art. 26 (con specifiche fattispecie temporali) e non è applicabile per via analogica. In definitiva la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorso del Procuratore generale rigettato.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte osserva che le censure mosse investono la valutazione di merito e non configurano in questa materia un vizio di diritto rimediabile in cassazione
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente
La Corte precisa che l'art. 19 consente indagini estese ma non istituisce una presunzione di disponibilità dei beni a favore del proposto; è strumento investigativo, non tecnica presuntiva automatica
Ai fini della confisca di prevenzione inerente a società, occorre dimostrare l'effettiva e autonoma disponibilità dell'ente in capo al 'proposto' e non è sufficiente la semplice interferenza o l'influenza; l'onere probatorio è dell'accusa
art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
"a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura... b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta..."
L'art. 26 contiene presunzioni relative specifiche (trasferimenti/intestazioni nei termini temporali indicati) che possono essere utilizzate per inferire la fittizietà delle intestazioni; la Corte segnala che tali presunzioni non vanno estese per analogia oltre i casi espressamente previsti
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Imposta l'obbligo per il giudice d'appello di motivare il decreto; la Corte rileva che il decreto impugnato risulta motivato e coerente, non apparente
art. 4, comma 11, legge n. 1423/1956 e art. 3-ter, comma 2, legge n. 575/1965 (trasfusi nel d.lgs. n.159/2011)
Richiamano il diritto di proporre ricorso per cassazione avverso i decreti di Corte d'appello in materia di misure di prevenzione e i limiti di tale ricorso (consentito per violazione di legge)
art. 606, comma 1, lettera e) c.p.p.
Norma sul vizio di motivazione: la Corte ricorda che nella materia delle misure di prevenzione non è consentito sollevare in cassazione il vizio di motivazione tipico dell'art. 606 e) se non nella forma di assoluta mancanza o apparente motivazione
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali, per ottenere la confisca di una società intestata formalmente a terzi occorre provare l'effettiva e autonoma disponibilità dell'ente da parte del soggetto pericoloso; semplici interferenze o rapporti di lavoro non sono in sé sufficienti
- L'art. 19 d.lgs. n.159/2011 autorizza indagini estese verso familiari e soggetti vicini ma non crea una presunzione automatica di disponibilità dei beni in capo al proposto; per presuncioni operative occorre far riferimento all'art. 26 e ai suoi limiti temporali e fattuali
- La prova dell'origine illecita di capitali o del reimpiego di utili illeciti nell'avvio o nella gestione di nuove società spetta all'accusa e deve essere rigorosa; l'assenza di apporti di capitali illeciti e l'esistenza di risorse lecite a disposizione del formale titolare indeboliscono l'accusa di fittizia intestazione
- Le valutazioni di fatto operate dalla Corte d'appello (es. rilevanza delle dichiarazioni testimoniali, perizia contabile, accertamento di disponibilità finanziarie dei formali titolari) sono difficilmente sindacabili in cassazione salvo profili di violazione di legge o totale mancanza di motivazione
- Le operazioni societarie 'opache' o intervenute in periodi prossimi al sequestro non implicano automaticamente la riconducibilità dei nuovi soggetti proprietari ai proposti: occorre dimostrare la sproporzione tra mezzi leciti del formale intestatario e gli investimenti effettuati
- In fase di esame di ricorsi avverso decreti di prevenzione, il pubblico ministero deve indicare chiaramente gli elementi di legge e di fatto che dimostrano i presupposti della confisca/ misura personale; contestazioni generiche o richieste di diversa valutazione degli elementi non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione
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