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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44342/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per attivita' organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 110 c.p. e art. 260 D.Lgs. 152/06, oggi 452 quaterdecies c.p.). Contiello e Cesarini deducono: 1) carenza del requisito dell'ingente quantitativo di rifiuti e mancanza di elementi per quantificare i materiali; 2) omissione del riconoscimento del vincolo della continuazione con precedenti condanne. Nicolotti deduce: 1) violazione dell'art. 14 L. 166/2016 e art. 49 comma 2 c.p. per mancanza di offensivita' (ruolo nella Caritas e carattere non rifiuto degli indumenti); 2) vizi di motivazione relativi alla qualificazione dei beni come rifiuti; 3) prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul merito procedurale e sostanziale: 1) ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla carenza dell'ingente quantitativo, confermando che la Corte di merito ha correttamente valutato circa 20 tonnellate complessive come requisito sufficiente; 2) ha dichiarato inammissibile la censura sulla continuazione per mancata produzione della sentenza favorevole in sede di merito; 3) i motivi di Nicolotti sono stati ritenuti inammissibili per carenza di specificita' e per essere, in gran parte, meri tentativi di rivalutazione del merito; la Corte ha altresi' ritenuto non provati i presupposti di esclusione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 14 L. 166/2016 (assenza di prova di conferimento diretto, selezione e destinazione diretta); 4) il motivo di prescrizione e' stato ritenuto generico e inammissibile. Dispositivi economico-procedurali: i ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 3.700,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Contestazione della partecipazione alla fattispecie di concorso nel reato principale; richiamato come titolo di imputazione congiunto all'illecito sui rifiuti

  • art. 260 D.Lgs. 152/2006 (oggi art. 452 quaterdecies c.p.)

    Norma sulla gestione illecita di rifiuti. La Corte interpreta il requisito dell'ingente quantitativo come riferibile al materiale complessivamente gestito attraverso piu' operazioni; non e' necessario dimostrare un danno ambientale effettivo, trattandosi di reato di pericolo

  • art. 49 comma 2 c.p.

    Richiamato nella prospettata esclusione di offensivita' per attivita' benefica; la Corte richiede prova specifica dei presupposti per l'esclusione dell'offensivita' e applica il principio che la mera qualifica di atto caritatevole non esclude automaticamente la fattispecie quando la gestione dei materiali avviene come rifiuto

  • art. 14 L. 166/2016

    Norma che disciplina i requisiti per escludere la qualifica di rifiuto degli indumenti usati. La Corte sottolinea che per escludere la qualifica di rifiuto e' necessario dimostrare la selezione, il conferimento diretto all'ente e la destinazione alla riutilizzazione; in mancanza, si applica la disciplina sui rifiuti

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme di rito che vengono invocate dai ricorrenti per censurare vizi di motivazione e violazioni di legge; la Corte rileva la mancata specificita' e l'assenza di allegazioni richieste per il ricorso per cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilita' del ricorso; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese

  • art. 53-bis D.Lgs. 5/2/1997 n.22 (richiamato)

    Precedente norma in materia di attivita' organizzata per il traffico illecito di rifiuti richiamata per confermare che non e' necessario provare il danno ambientale per la configurabilita' del reato

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186 (richiamata)

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilita'; la Corte di cassazione ritiene non sussistere dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso

Massime di principio

  • Per integrare il requisito dell'ingente quantitativo nei reati ambientali e' sufficiente la quantificazione complessiva del materiale gestito attraverso piu' operazioni; il giudice di legittimita' non rivaluta liberamente le stime di merito
  • Nei ricorsi per cassazione la parte deve specificare e documentare le censure: l'assenza di allegati essenziali (es. sentenze per chiedere continuazione) comporta inammissibilita'
  • Per escludere la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 14 L.166/2016 e' necessario dimostrare selezione, conferimento diretto al soggetto ricevente e destinazione alla riutilizzazione; mere affermazioni non sono sufficienti
  • Le questioni di fatto e la rivalutazione delle prove appartengono al merito: la cassazione sindaca violazioni di legge e vizi motivazionali specificamente indicati, non puo' sostituirsi al giudice di merito per ricostruzioni alternative
  • Le eccezioni procedurali generiche (es. prescrizione senza dettagli) sono inammissibili: la parte deve individuare il periodo temporale e i calcoli che giustificano la prescrizione
  • La natura della fattispecie sulla gestione illecita di rifiuti e' di reato di pericolo; non e' necessario provare un danno ambientale concreto per la configurabilita' del reato

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