Cassazione Penale, Ordinanza n. 38126/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, contestando l'attendibilità del riconoscimento fotografico e sostenendo che gli altri elementi probatori dimostrassero al più la disponibilità dell'autovettura usata per il furto, ma non il suo concorso, non essendo provata la sua presenza nel luogo del fatto. Con il secondo motivo censurava il diniego dell'attenuante prevista per chi collabori efficacemente all'individuazione dei correi, sostenendo di avere indicato i nomi dei complici. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del compendio probatorio e della ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto infondato, nei termini dell'ammissibilità, il secondo motivo, osservando che l'attenuante richiede un contributo collaborativo significativo, utile e concreto all'individuazione dei complici, e che la mera indicazione di un nominativo non basta; la motivazione della Corte territoriale sul punto non era manifestamente illogica o contraddittoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato indirettamente la decisione di merito che aveva ritenuto la ricorrente responsabile del furto in abitazione, rilevando che le censure erano dirette a ottenere una rivalutazione delle prove e del fatto, non consentita in sede di legittimità, e che il diniego dell'attenuante per la collaborazione non presentava vizi logici o giuridici. Alla ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; dal testo emerge che si tratta del reato contestato alla ricorrente.
Prevista come attenuante ad effetto speciale collegata alla collaborazione del colpevole; la Corte ribadisce che richiede un contributo significativo, utile e concreto all'individuazione dei correi o dei responsabili della ricettazione, non essendo sufficiente la mera indicazione di nominativi.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È richiamato come parametro del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, limitato ai casi consentiti dalla norma.
È la base implicita della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, chieda una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e logicamente coerente.
- Il riconoscimento dell'attenuante speciale collegata alla collaborazione del reo richiede un apporto realmente significativo, concreto e utile all'individuazione dei complici o degli altri responsabili; la mera indicazione di un nome, priva di specifica utilità investigativa, non è di per sé sufficiente.
- La valutazione sull'effettiva utilità della collaborazione ai fini dell'attenuante è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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