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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18046/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/12/2025 che ha rigettato l'istanza di riesame del sequestro preventivo disposto il 24/11/2025 in relazione a plurime violazioni dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) vizio di giurisdizione (sostiene che la competenza sarebbe della Corte dei conti) e difetto di valutazione di elementi a favore, nonché l'impossibilità di sottoporre a sequestro beni e somme di un ente avente natura pubblicistica (Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico); 2) erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del "fumus delicti" e del "periculum in mora", con richiamo all'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 128/2015 e censura del sequestro di beni intestati a terzi (moglie e figlia), oltre a contestare la qualificazione giuridica del Fondo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: il ricorso per cassazione contro ordinanze rese ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. è consentito solo per violazione di legge (art. 325, comma 1 c.p.p.), pertanto le censure fondate su vizi della motivazione non sono ammesse. Entrambi i motivi sono stati ritenuti generici e carenti di confronto con la motivazione del Tribunale del riesame di Milano. In particolare: la doglianza sulla giurisdizione non ha confutato gli argomenti del Tribunale e la giurisprudenza della Corte che afferma l'autonomia del procedimento contabile da quello penale; l'obiezione sulla natura pubblicistica del Fondo ometteva prove documentali e non ha contrastato la motivazione del Tribunale che aveva escluso la rilevanza dirimente di tale presunta natura; il richiamo all'art. 6, comma 3, d.lgs. 128/2015 è stato esaminato dal Tribunale che ha escluso la sua applicabilità per la clausola di residualità (esclude fattispecie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, ritenute sussistenti); il sequestro su beni di terzi è stato ritenuto non impugnabile per difetto di interesse del ricorrente. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese del procedimento e pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 10-quater

    Norma indicata quale contestazione penale alla base del sequestro; la Corte non entra nel merito sostanziale della qualificazione del reato nel provvedimento di inammissibilità.

  • d.lgs. n. 128/2015, art. 6, comma 3

    la disposizione esclude dal proprio ambito applicativo i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie e fraudolente

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto inapplicabile l'esimente invocata dal ricorrente per la clausola di residualità; la Corte ha condiviso che, se sussistono elementi di simulazione o frode, l'esimente non opera.

  • cod. proc. pen., art. 325, comma 1

    Limita il ricorso per cassazione contro ordinanze adottate ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. alle ipotesi di violazione di legge, escludendo i motivi che si limitano a censurare la motivazione.

  • cod. proc. pen., art. 292, comma 2-ter

    Richiamato nella doglianza del ricorrente in ordine alla valutazione di elementi favorevoli; la Corte ha osservato che i rilievi motivazionali non sono ammissibili in cassazione se non fondati su violazione di legge.

  • cod. proc. pen., artt. 322-bis e 324

    Artt. che disciplinano le ordinanze impugnate; la giurisprudenza richiede che il ricorso per cassazione su tali ordinanze sia incentrato su questioni di diritto.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente alle spese e di disporre il versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha fissato in via equitativa euro 3.000,00.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per escludere che il ricorso sia stato presentato con "colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità; da ciò la Corte ha comunque disposto il versamento equitativo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze rese ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge; censure puramente motivazionali o generiche sono inammissibili.
  • La mera affermazione del difetto di giurisdizione (es. competenza della Corte dei conti) è insufficiente: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione e la giurisprudenza richiamata dal giudice di merito.
  • Per contestare il sequestro di beni di un ente pubblico o assimilato è necessario fornire prove documentali sulla natura pubblicistica; senza cioè l'affermazione è priva di efficacia impugnatoria.
  • Le esimenti tributarie di carattere residuale (art. 6, comma 3, d.lgs. 128/2015) non operano se i fatti sono giudicati caratterizzati da simulazione o frode; la loro invocazione richiede un confronto motivato con le risultanze ritenute dal giudice.
  • Le impugnazioni relative a sequestri su beni intestati a terzi possono essere dichiarate prive di interesse se il ricorrente non dimostra la riconducibilità dei beni a sé.
  • In sede di impugnazione è fondamentale un confronto puntuale e documentato con le argomentazioni del giudice di merito; argomentazioni generiche o ripetute senza nuovi elementi portano all'inammissibilità.

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