Cassazione Penale, Sentenza n. 18046/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/12/2025 che ha rigettato l'istanza di riesame del sequestro preventivo disposto il 24/11/2025 in relazione a plurime violazioni dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) vizio di giurisdizione (sostiene che la competenza sarebbe della Corte dei conti) e difetto di valutazione di elementi a favore, nonché l'impossibilità di sottoporre a sequestro beni e somme di un ente avente natura pubblicistica (Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico); 2) erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del "fumus delicti" e del "periculum in mora", con richiamo all'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 128/2015 e censura del sequestro di beni intestati a terzi (moglie e figlia), oltre a contestare la qualificazione giuridica del Fondo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: il ricorso per cassazione contro ordinanze rese ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. è consentito solo per violazione di legge (art. 325, comma 1 c.p.p.), pertanto le censure fondate su vizi della motivazione non sono ammesse. Entrambi i motivi sono stati ritenuti generici e carenti di confronto con la motivazione del Tribunale del riesame di Milano. In particolare: la doglianza sulla giurisdizione non ha confutato gli argomenti del Tribunale e la giurisprudenza della Corte che afferma l'autonomia del procedimento contabile da quello penale; l'obiezione sulla natura pubblicistica del Fondo ometteva prove documentali e non ha contrastato la motivazione del Tribunale che aveva escluso la rilevanza dirimente di tale presunta natura; il richiamo all'art. 6, comma 3, d.lgs. 128/2015 è stato esaminato dal Tribunale che ha escluso la sua applicabilità per la clausola di residualità (esclude fattispecie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, ritenute sussistenti); il sequestro su beni di terzi è stato ritenuto non impugnabile per difetto di interesse del ricorrente. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese del procedimento e pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 10-quater
Norma indicata quale contestazione penale alla base del sequestro; la Corte non entra nel merito sostanziale della qualificazione del reato nel provvedimento di inammissibilità.
d.lgs. n. 128/2015, art. 6, comma 3
la disposizione esclude dal proprio ambito applicativo i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie e fraudolente
Il Tribunale del riesame ha ritenuto inapplicabile l'esimente invocata dal ricorrente per la clausola di residualità; la Corte ha condiviso che, se sussistono elementi di simulazione o frode, l'esimente non opera.
cod. proc. pen., art. 325, comma 1
Limita il ricorso per cassazione contro ordinanze adottate ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. alle ipotesi di violazione di legge, escludendo i motivi che si limitano a censurare la motivazione.
cod. proc. pen., art. 292, comma 2-ter
Richiamato nella doglianza del ricorrente in ordine alla valutazione di elementi favorevoli; la Corte ha osservato che i rilievi motivazionali non sono ammissibili in cassazione se non fondati su violazione di legge.
cod. proc. pen., artt. 322-bis e 324
Artt. che disciplinano le ordinanze impugnate; la giurisprudenza richiede che il ricorso per cassazione su tali ordinanze sia incentrato su questioni di diritto.
Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente alle spese e di disporre il versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha fissato in via equitativa euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per escludere che il ricorso sia stato presentato con "colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità; da ciò la Corte ha comunque disposto il versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze rese ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge; censure puramente motivazionali o generiche sono inammissibili.
- La mera affermazione del difetto di giurisdizione (es. competenza della Corte dei conti) è insufficiente: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione e la giurisprudenza richiamata dal giudice di merito.
- Per contestare il sequestro di beni di un ente pubblico o assimilato è necessario fornire prove documentali sulla natura pubblicistica; senza cioè l'affermazione è priva di efficacia impugnatoria.
- Le esimenti tributarie di carattere residuale (art. 6, comma 3, d.lgs. 128/2015) non operano se i fatti sono giudicati caratterizzati da simulazione o frode; la loro invocazione richiede un confronto motivato con le risultanze ritenute dal giudice.
- Le impugnazioni relative a sequestri su beni intestati a terzi possono essere dichiarate prive di interesse se il ricorrente non dimostra la riconducibilità dei beni a sé.
- In sede di impugnazione è fondamentale un confronto puntuale e documentato con le argomentazioni del giudice di merito; argomentazioni generiche o ripetute senza nuovi elementi portano all'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18025/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18026/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18028/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18031/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18032/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18033/2026 del 20/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →