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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29890/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

Una contraente sosteneva di aver stipulato, tramite un agente generale, una polizza vita con una compagnia assicurativa, versando dapprima euro 50.000 e poi euro 20.000 in contanti, e di essere stata successivamente informata dall'impresa dell'esistenza di un saldo di euro 92.878; quando chiese copia della polizza e della documentazione contabile, ricevette risposta negativa sulla non rintracciabilità del contratto e dei premi. Agì quindi per ottenere la restituzione delle somme versate nei confronti dell'agente e il risarcimento dei danni nei confronti della compagnia, in solido ex art. 2049 c.c. Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d'appello ridusse l'importo dovuto dalla compagnia a euro 70.000 e accolse il regresso verso l'agente. La compagnia ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2049 e 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., sostenendo che non fosse stata provata la stipulazione della polizza né il versamento dei premi e che la Corte avesse rivalutato il merito; 2) violazione degli artt. 2949, 2697, 112, 115, 116 e 132 c.p.c. per avere ritenuto provato il pagamento di euro 70.000 sulla base di quietanze e testimonianza, senza considerare l'illegittimità del pagamento in contanti e con motivazione asseritamente mancante; 3) violazione dell'art. 2049 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, deducendo l'assenza del nesso di occasionalità necessaria tra illecito dell'agente e mansioni, alla luce di molte anomalie dei rapporti tra cliente e agente e della possibilità che la condotta della cliente fosse connessa a rapporti familiari e a un contesto di polizze false; 4) violazione dell'art. 1227 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per il concorso colposo della cliente nella produzione del danno, avendo ella consegnato contanti in violazione di regole di tracciabilità; 5) un ulteriore motivo, poi assorbito, sostanzialmente collegato al concorso colposo e alla riduzione o esclusione del risarcimento. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e non denunciavano in modo corretto violazioni di legge o anomalie motivazionali; ha accolto per quanto di ragione il terzo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse sì esaminato le circostanze sintomatiche di anomalia, ma avesse errato nel negare rilievo al pagamento in contanti, comportamento che costituisce indice di condotta anomala idonea a incidere sul nesso di occasionalità necessaria o, comunque, a rilevare ai fini del concorso colposo e della riduzione del risarcimento; ha quindi dichiarato assorbito il quarto motivo e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

La decisione

Ricorso accolto solo in parte: inammissibili i primi due motivi, accolto il terzo nei limiti indicati, assorbito il quarto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione. La Corte ha ritenuto corretta l'impostazione generale della Corte territoriale sull'art. 2049 c.c., ma ha censurato l'erronea esclusione di rilievo della consegna di denaro contante e delle altre anomalie ai fini della verifica del nesso di occasionalità necessaria e dell'eventuale concorso colposo del danneggiato. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto richiede la verifica del nesso di occasionalità necessaria; il giudice di merito deve valutare caso per caso se le anomalie della condotta del danneggiato o la sua consapevole acquiescenza incidano su tale nesso o sulla riduzione del risarcimento.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che deduce un fatto costitutivo della pretesa deve fornirne prova; in cassazione non è consentita una mera richiesta di rivalutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare il principio dispositivo; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto o dichiari di applicare il prudente apprezzamento a una prova legale; non è censurabile il diverso peso dato alle prove non legali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale rilevante in cassazione è solo quello che si traduce in motivazione apparente, mancante o incomprensibile, non il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: non è ammessa la trasformazione del giudizio di cassazione in un terzo grado di merito.

  • art. 1227 c.c.

    La condotta del danneggiato che violi specifici divieti o obblighi, come il pagamento in contanti in un contesto in cui la tracciabilità è imposta, può integrare concorso colposo idoneo a ridurre o escludere il risarcimento.

  • art. 1888 c.c.

    La polizza non è l'unico mezzo di prova della conclusione del contratto di assicurazione; la forma scritta riguarda la prova del contenuto del contratto, non necessariamente la sua conclusione.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio motivazionale è limitato al minimo costituzionale e non consente censure basate sul mero difetto di sufficienza o sul confronto con le risultanze istruttorie.

  • art. 2949 c.c.

    La norma è solo evocata nel secondo motivo, ma dalla decisione non emerge un autonomo principio applicato nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammessa una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la cassazione controlla errori di diritto e anomalie motivazionali tipizzate, non la ricostruzione del fatto.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in modo rigoroso: occorre mostrare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto, non essendo sufficiente dissentire dalla ponderazione delle risultanze.
  • In tema di responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto, il nesso di occasionalità necessaria va valutato concretamente; la presenza di anomalie nella condotta del danneggiato non esclude automaticamente la responsabilità, ma deve essere apprezzata specificamente.
  • La consegna di denaro contante in violazione di regole di tracciabilità, quando assistita da altre circostanze anomale, può costituire elemento sintomatico di cooperazione colposa del danneggiato o comunque rilevare ai fini dell'art. 1227 c.c.
  • La polizza assicurativa non è l'unico mezzo di prova della conclusione del contratto: la stipulazione può essere provata anche mediante altri documenti e risultanze, purché valutati complessivamente dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

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