Cassazione Penale, Ordinanza n. 31435/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello resta quindi ferma; non vi è stata alcuna riforma della qualificazione giuridica del fatto né del trattamento sanzionatorio richiesto dal ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto; con il secondo ha censurato l'omesso riconoscimento della fattispecie attenuata della ricettazione di particolare tenuità/attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p.; con il terzo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché meramente reiterativi delle doglianze già svolte in appello e privi di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, quindi non specifici ma solo apparenti. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e indeterminato, perché non indicava gli elementi concreti posti a base della censura contro il diniego delle attenuanti generiche, diniego che la Corte d'appello aveva motivato in modo logicamente corretto. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere giustificato dall'assenza di elementi positivi e anche dai precedenti penali.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come possibile qualificazione alternativa del fatto, in contrapposizione alla ricettazione contestata.
Invocato dal ricorrente per ottenere il riconoscimento della fattispecie attenuata della ricettazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Le censure reiterative e non specifiche sono state ritenute inammissibili per difetto dei requisiti di specificità del ricorso.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La doglianza sulle attenuanti generiche è stata ritenuta generica e indeterminata per difetto di specifica indicazione degli elementi posti a fondamento della censura.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre pedissequamente le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: la critica deve indicare in modo puntuale le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di merito e non può risolversi in formule generiche o apparenti.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto o di applicazione di una fattispecie attenuata deve essere sorretta da una censura effettivamente argomentata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato e sui precedenti penali a suo carico.
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