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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04729/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna per il delitto contestato è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La difesa contestava la ricostruzione probatoria, chiedendo una rivalutazione del materiale istruttorio e censurando anche il trattamento sanzionatorio; inoltre deduceva la prescrizione. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla testimonianza degli operanti e sulla certificazione medica, e che le doglianze tendevano surrettiziamente a ottenere un nuovo giudizio di merito. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla pena, perché il lieve discostamento dal minimo edittale era giustificato dalla gravità dei fatti, e inammissibile la censura sulla prescrizione, essendo stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indicato come norma incriminatrice del fatto oggetto di conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato come base per le conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove.
  • La richiesta di rivalutazione del compendio probatorio è preclusa in sede di legittimità quando la decisione di merito sia sorretta da una motivazione non manifestamente illogica e fondata su elementi probatori specifici.
  • Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile o infondato quando la determinazione della pena risulti giustificata, anche in misura contenuta, dalla gravità concreta dei fatti.
  • La doglianza sulla prescrizione non può essere accolta quando il giudice di merito abbia correttamente valorizzato circostanze ostative come la recidiva reiterata e specifica, nei limiti in cui esse incidano sul relativo regime.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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