Cassazione Penale, Ordinanza n. 04729/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna per il delitto contestato è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La difesa contestava la ricostruzione probatoria, chiedendo una rivalutazione del materiale istruttorio e censurando anche il trattamento sanzionatorio; inoltre deduceva la prescrizione. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla testimonianza degli operanti e sulla certificazione medica, e che le doglianze tendevano surrettiziamente a ottenere un nuovo giudizio di merito. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla pena, perché il lieve discostamento dal minimo edittale era giustificato dalla gravità dei fatti, e inammissibile la censura sulla prescrizione, essendo stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice del fatto oggetto di conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
Richiamato come base per le conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove.
- La richiesta di rivalutazione del compendio probatorio è preclusa in sede di legittimità quando la decisione di merito sia sorretta da una motivazione non manifestamente illogica e fondata su elementi probatori specifici.
- Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile o infondato quando la determinazione della pena risulti giustificata, anche in misura contenuta, dalla gravità concreta dei fatti.
- La doglianza sulla prescrizione non può essere accolta quando il giudice di merito abbia correttamente valorizzato circostanze ostative come la recidiva reiterata e specifica, nei limiti in cui esse incidano sul relativo regime.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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