Sentenza del 15/12/2017 n. 30161 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva acquistato all'asta un appartamento con decreto di trasferimento del 15 aprile 2002 e aveva pagato le imposte di registro, ipotecaria e catastale con aliquota ordinaria, anziché con l'aliquota agevolata dell'1% prevista per le imprese immobiliari che dichiarano di voler rivendere l'immobile entro tre anni. La società sosteneva che il termine triennale per chiedere il rimborso delle maggiori imposte dovesse decorrere dalla successiva rettifica del decreto di trasferimento, disposta dal giudice dell'esecuzione l'8 febbraio 2007, con l'inserimento della dichiarazione originariamente omessa dal provvedimento. Contestava inoltre l'interpretazione della CTR secondo cui il diritto al rimborso era sorto già con il pagamento dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione della CTR Lombardia. Ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 131/1986, la domanda di rimborso deve essere presentata entro tre anni dal pagamento dell'imposta, oppure, se successivo, dal momento in cui sorge il diritto alla restituzione. Nel caso concreto, il diritto era esercitabile già dal pagamento e la prima istanza del 2 maggio 2002 era tempestiva, ma il relativo contenzioso si era concluso con una sentenza sfavorevole non impugnata, consolidando l'imposizione. La successiva richiesta di rettifica del decreto, presentata nel 2006, e la nuova domanda di rimborso del 2007 non potevano riaprire o prorogare il termine decadenziale. La rettifica del decreto non costituiva un accertamento giudiziale del diritto all'agevolazione, poiché il giudice ordinario non ha giurisdizione sulle questioni tributarie. La società è stata condannata al pagamento di 2.800 euro per le spese del giudizio, oltre agli ulteriori oneri e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, comma 1
Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
Il termine triennale decorre dal pagamento dell'imposta, salvo che il diritto al rimborso sorga successivamente. Il termine è decadenziale e non può essere sospeso o interrotto.
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima, art. 1, comma 1, sesto periodo
L'agevolazione spetta se il trasferimento è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la rivendita di beni immobili, a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni.
L'aliquota agevolata richiede sia il requisito soggettivo dell'impresa immobiliare sia la dichiarazione dell'intenzione di rivendere l'immobile entro il termine previsto.
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima, nota 2-ter)
La disposizione conferma che il beneficio fiscale è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla disciplina agevolativa e deve essere interpretato restrittivamente.
D.L. n. 669 del 1996, art. 3, comma 14
La norma costituisce la base del regime agevolato invocato dalla società per l'acquisto dell'immobile destinato alla rivendita.
I termini di decadenza, salvo diversa previsione normativa, non sono soggetti a sospensione o interruzione.
La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere che il termine dovesse decorrere dal momento in cui il diritto poteva essere concretamente esercitato, ma la Corte ha ritenuto che tale momento coincidesse già con il pagamento dell'imposta.
La ricorrente ha denunciato un'omessa pronuncia su una questione prospettata in appello, ma la censura non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Sono le disposizioni processuali richiamate per denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di imposte di registro pagate in misura superiore a quella dovuta, il termine decadenziale ordinario decorre dal pagamento, salvo che il diritto alla restituzione nasca realmente solo in un momento successivo.
- Una successiva rettifica dell'atto da parte di un giudice ordinario non sposta automaticamente il termine per il rimborso e non può sanare la decadenza già maturata.
- La richiesta di un'agevolazione deve essere formalizzata tempestivamente nell'atto o nel procedimento previsto dalla legge; una dichiarazione contenuta in una domanda preliminare può non essere sufficiente se non risulta dal titolo sottoposto a registrazione.
- La presentazione tempestiva dell'istanza di rimborso è essenziale anche quando l'Amministrazione non risponde: il contribuente deve attivare nei termini gli strumenti processuali contro il silenzio-rifiuto.
- Un contenzioso concluso con una decisione sfavorevole non impugnata può consolidare l'imposizione e impedire di riaprire la questione mediante una successiva modifica formale dell'atto.
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: chi le invoca deve dimostrare puntualmente tutti i requisiti soggettivi, oggettivi e dichiarativi richiesti dalla norma.
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