Cassazione Penale, Ordinanza n. 13800/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito il tribunale aveva applicato, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena concordata nei confronti dell'imputata per un reato in materia di stupefacenti. L'imputata proponeva ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, ritenendo illogica la sentenza in più punti e censurando, in particolare, la mancata spiegazione del perché non fosse stato applicato l'art. 129 c.p.p. La Corte osserva che una simile censura non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la doglianza proposta non è deducibile nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento, essendo estranea ai motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
richiama il patteggiamento, ossia il rito applicato in primo grado su richiesta delle parti.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
la ricorrente invocava la mancata applicazione della immediata declaratoria di cause di non punibilità, ma la doglianza è stata ritenuta non deducibile nel caso di specie.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
consente la declaratoria di inammissibilità secondo procedura de plano.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
indica il reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.
richiamato quale aggravante/elemento normativo del fatto contestato in materia di stupefacenti.
in vigore dal 3 agosto 2017
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale elenco è inammissibile.
- La doglianza di vizio di motivazione, quando non si traduce in uno dei motivi specificamente consentiti contro il patteggiamento, non è deducibile in cassazione.
- L'obbligo di motivazione della sentenza di patteggiamento va letto in modo coerente con la natura negoziale del rito, nel quale l'imputato rinuncia all'onere dell'accusa di provare i fatti contestati.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte provvede alla condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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