Sentenza n. 310/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto Prot. -OMISSIS-/Area 1 del 2 febbraio 2023 con cui il Prefetto di Piacenza ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art 39 T.U.L.P.S.; - di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio fondato sulla denuncia e sul decreto penale di condanna per violazione degli obblighi di diligenza nella custodia delle armi. Ha dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 97 Cost., 1, 3 e 10 l. 241/1990, degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. e degli artt. 20 e 20-bis l. 110/1975, nonché dei principi di proporzionalità, collaborazione, buona fede e non esigibilità di una condotta diversa. Ha denunciato eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta ingiustizia, contraddittorietà e illogicità, sostenendo che la Prefettura si sarebbe basata acriticamente sul decreto penale, avrebbe confuso la fattispecie di cui all'art. 20-bis l. 110/1975 con quella meno grave di cui all'art. 20, non avrebbe considerato che le armi erano non funzionanti e avrebbe omesso di valutare le memorie procedimentali del 30 dicembre 2022. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha distinto i poteri vincolati dell'autorità di pubblica sicurezza dai poteri discrezionali previsti, tra l'altro, dagli artt. 39 e 43, comma 2, T.U.L.P.S. L'art. 39 consente al Prefetto di vietare la detenzione delle armi quando il soggetto sia ritenuto capace di abusarne; il relativo giudizio è prognostico, concreto ed ex ante e può fondarsi, secondo il criterio del più probabile che non, su elementi soggettivi e oggettivi, anche indipendentemente dalla rilevanza penale dei fatti. Nel caso concreto, il ricorrente aveva custodito le armi in un immobile disabitato, in un sottotetto facilmente accessibile, appoggiate al muro o posate a terra, sicché due armi erano state sottratte da terzi. Tali circostanze dimostravano una condotta negligente e omissiva nella custodia e giustificavano la prognosi di inaffidabilità, a prescindere dalla qualificazione penale della condotta ai sensi dell'art. 20 o dell'art. 20-bis l. 110/1975 e dall'asserita non operatività delle armi. È stata respinta anche la censura relativa all'omessa valutazione delle memorie: la motivazione non deve confutare analiticamente ogni osservazione procedimentale, essendo sufficiente che dall'impianto motivazionale complessivo emerga che l'amministrazione le abbia considerate. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Attribuisce al Prefetto un potere discrezionale fondato su una prognosi concreta di possibile abuso delle armi; il divieto è legittimo quando elementi oggettivi o soggettivi rendano il soggetto inaffidabile.
art. 11 T.U.L.P.S.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate ... a chi non può provare la sua buona condotta.
Distingue i casi di diniego vincolato da quelli in cui l'autorità dispone di valutazioni discrezionali sulla buona condotta e sull'affidabilità dell'interessato.
art. 43 T.U.L.P.S.
La licenza può essere ricusata ... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Consente una valutazione discrezionale dell'affidabilità e della buona condotta anche in sede di rilascio o ritiro del titolo abilitativo.
La rilevanza amministrativa della condotta di custodia può essere valutata per la sua consistenza storica, anche a prescindere dalla qualificazione penale attribuita nel decreto di condanna.
La controversia sulla riconducibilità dei fatti a tale fattispecie, anziché all'art. 20, non incide sulla legittimità del divieto, poiché l'amministrazione può valorizzare il fatto storico della custodia negligente.
L'esercizio del potere deve rispettare i principi generali dell'azione amministrativa, senza escludere la discrezionalità prefettizia prevista dall'art. 39 T.U.L.P.S.
La motivazione può essere resa per relationem e non deve necessariamente confutare analiticamente tutte le osservazioni procedimentali, se l'atto consente di ricostruire la ragione della decisione.
Le memorie e osservazioni procedimentali devono essere considerate nel complesso, ma non è necessaria una replica analitica a ciascun argomento.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. costituisce esercizio di un potere discrezionale e può essere adottato quando, sulla base di elementi oggettivi o soggettivi concretamente verificati, risulti una prognosi ex ante di possibile abuso delle armi secondo il criterio del più probabile che non.
- Nel giudizio di affidabilità del detentore di armi rilevano anche le modalità di custodia e la condotta omissiva che abbia consentito a terzi di impossessarsi delle armi; tali fatti possono giustificare il divieto anche indipendentemente dalla loro esatta qualificazione penale e dalla sussistenza di una condanna per la più grave fattispecie di omessa custodia.
- La valutazione prefettizia può fondarsi sul fatto storico della custodia negligente in un immobile disabitato e facilmente accessibile, con armi lasciate senza adeguate cautele, poiché la custodia diligente è funzionale a impedire che soggetti non sottoposti a controllo di affidabilità entrino in possesso delle armi.
- La motivazione per relationem del provvedimento di pubblica sicurezza è sufficiente quando richiama atti istruttori che descrivano in modo concreto le circostanze poste a fondamento della prognosi di inaffidabilità.
- L'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni memoria o osservazione del privato; è sufficiente che dalla motivazione complessiva e logicamente coerente emerga che le deduzioni procedimentali siano state considerate nella formazione della decisione.
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