Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 310/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto Prot. -OMISSIS-/Area 1 del 2 febbraio 2023 con cui il Prefetto di Piacenza ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art 39 T.U.L.P.S.; - di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202300133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio fondato sulla denuncia e sul decreto penale di condanna per violazione degli obblighi di diligenza nella custodia delle armi. Ha dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 97 Cost., 1, 3 e 10 l. 241/1990, degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. e degli artt. 20 e 20-bis l. 110/1975, nonché dei principi di proporzionalità, collaborazione, buona fede e non esigibilità di una condotta diversa. Ha denunciato eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta ingiustizia, contraddittorietà e illogicità, sostenendo che la Prefettura si sarebbe basata acriticamente sul decreto penale, avrebbe confuso la fattispecie di cui all'art. 20-bis l. 110/1975 con quella meno grave di cui all'art. 20, non avrebbe considerato che le armi erano non funzionanti e avrebbe omesso di valutare le memorie procedimentali del 30 dicembre 2022. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha distinto i poteri vincolati dell'autorità di pubblica sicurezza dai poteri discrezionali previsti, tra l'altro, dagli artt. 39 e 43, comma 2, T.U.L.P.S. L'art. 39 consente al Prefetto di vietare la detenzione delle armi quando il soggetto sia ritenuto capace di abusarne; il relativo giudizio è prognostico, concreto ed ex ante e può fondarsi, secondo il criterio del più probabile che non, su elementi soggettivi e oggettivi, anche indipendentemente dalla rilevanza penale dei fatti. Nel caso concreto, il ricorrente aveva custodito le armi in un immobile disabitato, in un sottotetto facilmente accessibile, appoggiate al muro o posate a terra, sicché due armi erano state sottratte da terzi. Tali circostanze dimostravano una condotta negligente e omissiva nella custodia e giustificavano la prognosi di inaffidabilità, a prescindere dalla qualificazione penale della condotta ai sensi dell'art. 20 o dell'art. 20-bis l. 110/1975 e dall'asserita non operatività delle armi. È stata respinta anche la censura relativa all'omessa valutazione delle memorie: la motivazione non deve confutare analiticamente ogni osservazione procedimentale, essendo sufficiente che dall'impianto motivazionale complessivo emerga che l'amministrazione le abbia considerate. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

    Attribuisce al Prefetto un potere discrezionale fondato su una prognosi concreta di possibile abuso delle armi; il divieto è legittimo quando elementi oggettivi o soggettivi rendano il soggetto inaffidabile.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate ... a chi non può provare la sua buona condotta.

    Distingue i casi di diniego vincolato da quelli in cui l'autorità dispone di valutazioni discrezionali sulla buona condotta e sull'affidabilità dell'interessato.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    La licenza può essere ricusata ... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    Consente una valutazione discrezionale dell'affidabilità e della buona condotta anche in sede di rilascio o ritiro del titolo abilitativo.

  • art. 20 l. 110/1975

    La rilevanza amministrativa della condotta di custodia può essere valutata per la sua consistenza storica, anche a prescindere dalla qualificazione penale attribuita nel decreto di condanna.

  • art. 20-bis l. 110/1975

    La controversia sulla riconducibilità dei fatti a tale fattispecie, anziché all'art. 20, non incide sulla legittimità del divieto, poiché l'amministrazione può valorizzare il fatto storico della custodia negligente.

  • art. 1 l. 241/1990

    L'esercizio del potere deve rispettare i principi generali dell'azione amministrativa, senza escludere la discrezionalità prefettizia prevista dall'art. 39 T.U.L.P.S.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione può essere resa per relationem e non deve necessariamente confutare analiticamente tutte le osservazioni procedimentali, se l'atto consente di ricostruire la ragione della decisione.

  • art. 10 l. 241/1990

    Le memorie e osservazioni procedimentali devono essere considerate nel complesso, ma non è necessaria una replica analitica a ciascun argomento.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. costituisce esercizio di un potere discrezionale e può essere adottato quando, sulla base di elementi oggettivi o soggettivi concretamente verificati, risulti una prognosi ex ante di possibile abuso delle armi secondo il criterio del più probabile che non.
  • Nel giudizio di affidabilità del detentore di armi rilevano anche le modalità di custodia e la condotta omissiva che abbia consentito a terzi di impossessarsi delle armi; tali fatti possono giustificare il divieto anche indipendentemente dalla loro esatta qualificazione penale e dalla sussistenza di una condanna per la più grave fattispecie di omessa custodia.
  • La valutazione prefettizia può fondarsi sul fatto storico della custodia negligente in un immobile disabitato e facilmente accessibile, con armi lasciate senza adeguate cautele, poiché la custodia diligente è funzionale a impedire che soggetti non sottoposti a controllo di affidabilità entrino in possesso delle armi.
  • La motivazione per relationem del provvedimento di pubblica sicurezza è sufficiente quando richiama atti istruttori che descrivano in modo concreto le circostanze poste a fondamento della prognosi di inaffidabilità.
  • L'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni memoria o osservazione del privato; è sufficiente che dalla motivazione complessiva e logicamente coerente emerga che le deduzioni procedimentali siano state considerate nella formazione della decisione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.