Cassazione Penale, Sentenza n. 05993/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il decreto di sequestro della casella di posta elettronica Alessandroonorato@moby.it, in relazione ai reati richiamati (artt. 81, 110, 321 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) tardiva iscrizione della notizia di reato, avendo il P.M. iscritto il 2 luglio 2025 nonostante elementi emersi già nell'ottobre 2024; 2) incompletezza/genericità della notizia di reato e del decreto di sequestro (mancata descrizione del fatto, dei soggetti coinvolti e dell'oggetto del patto illecito), con conseguente violazione del diritto di difesa e difetto di motivazione; 3) nullità dell'ordinanza per carenza motivazionale non integrabile dal Tribunale del riesame; 4) violazione del principio di proporzionalità e pertinenzialità nel sequestro di dispositivi informatici (sequestro esplorativo e privo di criteri selettivi, senza limiti temporali o parole chiave); 5) insussistenza del fumus commissi delicti e indeterminatezza del nesso tra utilità elargite e funzione pubblica, con generica ricostruzione di una prassi corruttiva senza individuazione di condotte e rapporti sinallagmatici.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto assorbenti i vizi relativi alla genericità della notizia di reato e alla mancata motivazione del decreto di sequestro, constatando che il decreto si limitava a indicare nomi e ipotesi di reato senza descrivere le condotte concrete, l'oggetto dell'accordo illecito né il nesso tra utilità e funzione pubblica. È stata evidenziata la natura esplorativa del sequestro e l'assenza del presupposto del fumus commissi delicti. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del P.M. del 22 luglio 2025, ordinando l'immediata restituzione del materiale in sequestro senza trattenimento dei dati informatici.
Norme richiamate
richiamati nell'atto e nel decreto di sequestro
norme richiamate per delineare le ipotesi di reato contestate (concorso e specifiche fattispecie di corruzione); la Corte osserva però che il decreto non ha descritto le condotte concrete riconducibili a tali norme
menzionato nell'ordinanza impugnata insieme all'art. 321
reato di corruzione per l'esercizio della funzione; la decisione sottolinea l'assenza, nel decreto, dell'indicazione di quali atti o attività il pubblico ufficiale avrebbe compiuto in correlazione alle utilità ricevute
contestata la mancata enunciazione del fatto nel foglio di iscrizione
richiede che la notizia di reato contenga l'indicazione del fatto per assicurare il diritto di difesa; la Corte rileva la violazione per genericità della iscrizione
art. 335, comma 1-ter cod. proc. pen.
invocata dal ricorrente per la retrodatazione dell'iscrizione
prevede la possibilità di retrodatare l'iscrizione quando elementi rilevanti erano già acquisiti anteriormente; la Corte ha comunque ritenuto la questione secondaria rispetto alla carenza motivazionale del sequestro
art. 178, comma 1 lett. c) e art. 180 cod. proc. pen.
richiamati dal ricorrente quale vizio relativo al diritto di difesa
norme che tutelano il diritto di difesa durante le indagini preliminari; la Corte ha ritenuto prioritaria la verifica della sussistenza del fumus e della motivazione del decreto prima delle questioni di tempestività
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione concreta e specifica: indicazione delle condotte ascritte, dei fatti e del nesso tra gli elementi raccolti e la fattispecie di reato; mere elencazioni di nomi e norme non sono sufficienti.
- La sussistenza del fumus commissi delicti è presupposto essenziale per il sequestro probatorio: senza elementi rappresentativi del fatto non può essere disposto un vincolo ablativo su dati o dispositivi.
- Il Tribunale del riesame non può supplire con una motivazione integrativa quando il decreto originario è manifestamente generico: l'assenza di motivazione deve essere valutata come vizio annullabile.
- Nei sequestri di materiale informatico occorre delimitare l'oggetto della ricerca (criteri di ricerca, parole chiave, limiti cronologici) per evitare acquisizioni massicce e di natura esplorativa; la pertinenzialità e la proporzionalità devono essere adeguatamente motivate.
- La tempestività di iscrizione della notizia di reato è importante ma può risultare assorbita se il vizio principale riguarda la genericità del decreto e la mancanza del fumus; tuttavia, elementi acquisti precedentemente possono giustificare retrodatazioni solo se formalmente e motivatamente documentati.
- Per contestare reati di corruzione è necessario indicare il soggetto pubblico coinvolto, la funzione esercitata e il nesso sinallagmatico tra utilità e comportamento funzionale: senza questo collegamento il quadro accusatorio resta indeterminato.
- In presenza di sequestri che incidono su diritti fondamentali (es. privacy e disponibilità dei dati), l'onere motivazionale è rilevante come strumento di controllo della legittimità dell'intervento penale e per la tutela del diritto di difesa.
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