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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05993/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il decreto di sequestro della casella di posta elettronica Alessandroonorato@moby.it, in relazione ai reati richiamati (artt. 81, 110, 321 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) tardiva iscrizione della notizia di reato, avendo il P.M. iscritto il 2 luglio 2025 nonostante elementi emersi già nell'ottobre 2024; 2) incompletezza/genericità della notizia di reato e del decreto di sequestro (mancata descrizione del fatto, dei soggetti coinvolti e dell'oggetto del patto illecito), con conseguente violazione del diritto di difesa e difetto di motivazione; 3) nullità dell'ordinanza per carenza motivazionale non integrabile dal Tribunale del riesame; 4) violazione del principio di proporzionalità e pertinenzialità nel sequestro di dispositivi informatici (sequestro esplorativo e privo di criteri selettivi, senza limiti temporali o parole chiave); 5) insussistenza del fumus commissi delicti e indeterminatezza del nesso tra utilità elargite e funzione pubblica, con generica ricostruzione di una prassi corruttiva senza individuazione di condotte e rapporti sinallagmatici.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto assorbenti i vizi relativi alla genericità della notizia di reato e alla mancata motivazione del decreto di sequestro, constatando che il decreto si limitava a indicare nomi e ipotesi di reato senza descrivere le condotte concrete, l'oggetto dell'accordo illecito né il nesso tra utilità e funzione pubblica. È stata evidenziata la natura esplorativa del sequestro e l'assenza del presupposto del fumus commissi delicti. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del P.M. del 22 luglio 2025, ordinando l'immediata restituzione del materiale in sequestro senza trattenimento dei dati informatici.

Norme richiamate

  • artt. 81, 110, 321 cod. pen.

    richiamati nell'atto e nel decreto di sequestro

    norme richiamate per delineare le ipotesi di reato contestate (concorso e specifiche fattispecie di corruzione); la Corte osserva però che il decreto non ha descritto le condotte concrete riconducibili a tali norme

  • art. 318 cod. pen.

    menzionato nell'ordinanza impugnata insieme all'art. 321

    reato di corruzione per l'esercizio della funzione; la decisione sottolinea l'assenza, nel decreto, dell'indicazione di quali atti o attività il pubblico ufficiale avrebbe compiuto in correlazione alle utilità ricevute

  • art. 335 cod. proc. pen.

    contestata la mancata enunciazione del fatto nel foglio di iscrizione

    richiede che la notizia di reato contenga l'indicazione del fatto per assicurare il diritto di difesa; la Corte rileva la violazione per genericità della iscrizione

  • art. 335, comma 1-ter cod. proc. pen.

    invocata dal ricorrente per la retrodatazione dell'iscrizione

    prevede la possibilità di retrodatare l'iscrizione quando elementi rilevanti erano già acquisiti anteriormente; la Corte ha comunque ritenuto la questione secondaria rispetto alla carenza motivazionale del sequestro

  • art. 178, comma 1 lett. c) e art. 180 cod. proc. pen.

    richiamati dal ricorrente quale vizio relativo al diritto di difesa

    norme che tutelano il diritto di difesa durante le indagini preliminari; la Corte ha ritenuto prioritaria la verifica della sussistenza del fumus e della motivazione del decreto prima delle questioni di tempestività

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione concreta e specifica: indicazione delle condotte ascritte, dei fatti e del nesso tra gli elementi raccolti e la fattispecie di reato; mere elencazioni di nomi e norme non sono sufficienti.
  • La sussistenza del fumus commissi delicti è presupposto essenziale per il sequestro probatorio: senza elementi rappresentativi del fatto non può essere disposto un vincolo ablativo su dati o dispositivi.
  • Il Tribunale del riesame non può supplire con una motivazione integrativa quando il decreto originario è manifestamente generico: l'assenza di motivazione deve essere valutata come vizio annullabile.
  • Nei sequestri di materiale informatico occorre delimitare l'oggetto della ricerca (criteri di ricerca, parole chiave, limiti cronologici) per evitare acquisizioni massicce e di natura esplorativa; la pertinenzialità e la proporzionalità devono essere adeguatamente motivate.
  • La tempestività di iscrizione della notizia di reato è importante ma può risultare assorbita se il vizio principale riguarda la genericità del decreto e la mancanza del fumus; tuttavia, elementi acquisti precedentemente possono giustificare retrodatazioni solo se formalmente e motivatamente documentati.
  • Per contestare reati di corruzione è necessario indicare il soggetto pubblico coinvolto, la funzione esercitata e il nesso sinallagmatico tra utilità e comportamento funzionale: senza questo collegamento il quadro accusatorio resta indeterminato.
  • In presenza di sequestri che incidono su diritti fondamentali (es. privacy e disponibilità dei dati), l'onere motivazionale è rilevante come strumento di controllo della legittimità dell'intervento penale e per la tutela del diritto di difesa.

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