Cassazione Penale, Ordinanza n. 28082/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso la fondatezza dei motivi relativi alla rinnovazione istruttoria e alle attenuanti generiche, e ha ritenuto non consentita in sede di legittimità la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato. Ha dedotto, in sintesi: 1) la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p., assumendo che una prova sopravvenuta e decisiva avrebbe potuto condurre a una decisione diversa, in particolare l'acquisizione di una sentenza civile; 2) vizi motivazionali, sostenendo che la motivazione di merito non avrebbe correttamente valutato le prove tecniche e i fatti; 3) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p., ritenendo non adeguatamente motivato il diniego. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché non era stata dimostrata la decisività della prova non ammessa né la rilevanza concreta della sentenza civile; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a una nuova valutazione del merito e delle prove; il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato poiché la sentenza d'appello aveva già fornito una motivazione sufficiente sul diniego delle attenuanti, valorizzando anche i precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
mancata rinnovazione istruttoria di prova decisiva sopravvenuta
la prova è "decisiva" solo se, confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, è idonea a dimostrare che, se assunta o riassunta, avrebbe sicuramente determinato una decisione diversa; non basta la mera ipotesi di un esito differente.
il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la sentenza di merito lo motivi in modo non illogico, anche valorizzando l'assenza di elementi positivi e la presenza di plurimi precedenti penali.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello per prova sopravvenuta o non ammessa richiede la dimostrazione della concreta decisività della prova, non essendo sufficiente allegare astrattamente che il suo esito potrebbe favorire la difesa.
- Ai fini dell'art. 603, comma 2, c.p.p., il ricorrente deve indicare specifiche lacune o manifeste illogicità della motivazione di merito che la prova richiesta avrebbe verosimilmente colmato; in difetto, la censura è manifestamente infondata.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, se il ricorso si limita a contestare l'apprezzamento delle prove senza evidenziare reali contraddizioni o illogicità manifeste.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione della sentenza di merito sia puntuale, coerente e fondata su elementi ostativi come la mancanza di elementi positivi e i precedenti penali.
- Il ricorso in cassazione è inammissibile quando i motivi risultano generici, meramente assertivi o diretti a ottenere una nuova valutazione del merito anziché a denunciare vizi di legittimità.
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