Cassazione Civile, Ordinanza n. 24329/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina il motivo di ricorso perché rileva che la controversia è stata definita in via agevolata dal contribuente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Preso atto dell'istanza dell'Agenzia e della deduzione del controricorrente, dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente maggiori ricavi. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale dell'Umbria, accogliendo l'appello del contribuente, aveva riformato la decisione di primo grado. L'Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità il controricorrente deduceva di avere definito la lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito nella l. n. 136 del 2018, avendo versato quindici delle venti rate previste; anche l'Agenzia presentava istanza di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
È richiamato come base normativa della definizione agevolata della controversia tributaria, con effetto estintivo del giudizio una volta perfezionata la procedura indicata dalla legge.
È citata come legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.
art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
È menzionato solo per le modalità della pubblica udienza svolta in forma cartolare.
È richiamato per il deposito di memoria del controricorrente.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, ove tempestivamente dedotta e riferita a una controversia rientrante nel relativo ambito applicativo, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando entrambe le parti chiedono l'estinzione del processo per intervenuta definizione della controversia, la Corte prende atto dell'avvenuto perfezionamento della procedura e non decide sul merito del ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Come è indicizzato
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