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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10748/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità ha anche escluso la possibilità di prendere in considerazione la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo tre censure: (1) travisamento della prova, con specifico riferimento alla presenza del marchio "Jovanotti"; (2) violazione degli artt. 473 e 648 c.p., sostanzialmente reiterando le doglianze già formulate in appello e disattese dalla Corte di merito; (3) intervenuta prescrizione del reato, con richiesta di pronuncia di non luogo a procedere. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non deducibili per difetto di specificità, perché meramente ripetitivi di quelli già esaminati e respinti in appello, e ha giudicato il terzo motivo manifestamente infondato perché la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare una eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 473 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non entra nel merito della configurazione del reato, rilevando solo l'inammissibilità del motivo per aspecificità.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte osserva che la Corte di merito aveva correttamente applicato i principi in materia di falso e ricettazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Evocato indirettamente dalla richiesta di pronuncia di non luogo a procedere per prescrizione; la Corte ribadisce che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione pedissequa dei motivi già formulati in appello e disattesi dal giudice di merito, poiché tali doglianze sono prive della necessaria specificità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve assolvere alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata; in mancanza, il motivo è soltanto apparente e quindi inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non può essere rilevata l'eventuale prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falsoRicettazione
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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