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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9957/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso era diretto contro la parziale riforma della sentenza del GUP che aveva riconosciuto Macchia colpevole di tentata rapina aggravata in concorso e gli aveva concesso la sospensione condizionale della pena. Il difensore deduceva: (i) la revoca della sospensione condizionale disposta dalla Corte d'Appello sarebbe illegittima perché fondata su un certificato penale non aggiornato e senza che il Pubblico Ministero avesse impugnato su quel punto, violando il divieto di reformatio in pejus e gli artt. 597 e 674 c.p.p. in relazione all'art. 168 c.p.; (ii) la qualificazione giuridica del fatto sarebbe errata (la condotta sarebbe percosse e non tentata rapina aggravata); (iii) mancata motivazione sul concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., poiché non vi sarebbero elementi da cui desumere un accordo preventivo tra gli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo applicabile il principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. Zangarí n. 36460/2024) secondo cui il giudice d'appello è precluso dal revocare d'ufficio la sospensione condizionale in violazione del principio devolutivo e della tassatività delle deroghe previste dall'art. 597 c.p.p.; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale (statuizione eliminata). I residui motivi (tra cui la riconsiderazione della qualificazione del fatto e il vizio di motivazione sul concorso) sono stati dichiarati inammissibili o preclusi perché non devoluti/contestati correttamente in appello; pertanto la revoca è caduta e per il resto il ricorso è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 611 cod.proc.pen.

    norma invocata per la procedura di trattazione con contraddittorio cartolare; indicazione procedurale sul modo di trattazione dell'appello in Cassazione

  • art. 597 cod.proc.pen.

    c.5 (richiamata nella motivazione)

    pone limiti all'attività del giudice d'appello in ordine alle modifiche in pejus; è richiamata per il principio secondo cui la revoca della sospensione condizionale non può essere decisa d'ufficio dal giudice d'appello salvo le ipotesi tassative

  • art. 674 cod.proc.pen.

    richiamato dalla difesa in relazione alle garanzie procedurali dell'appello e ai limiti di modifica della decisione impugnata; nella sentenza è utilizzato nel quadro delle censure sul divieto di reformatio in pejus

  • art. 168 cod.pen.

    invocato dalla difesa in relazione agli effetti sulla sospensione condizionale (richiami a precedenti condanne/annotazioni nel certificato); la Corte ha ritenuto che la revoca non poteva fondarsi su elementi non devoluti o su certificati non aggiornati

  • art. 110 cod.pen.

    norma sul concorso di persone nel reato: la difesa contestava la mancanza di motivazione circa la consapevolezza del ricorrente rispetto all'asportazione, ma la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente devoluta e quindi non esaminabile in Cassazione

  • Sentenza SS.UU. n. 36460 del 30/05/2024 (Zangarí)

    giurisprudenza di legittimità che chiarisce i limiti operativi del giudice d'appello e dell'esecuzione in materia di revoca della sospensione condizionale: vieta la revoca d'ufficio da parte dell'appello in assenza dei presupposti devolutivi e delle ipotesi tassative

  • divieto di reformatio in pejus (principio costituzionale e processuale)

    principio secondo cui l'appello del solo imputato non può peggiorare la sua posizione; invocato dalla difesa e richiamato nella valutazione sulla illegittimità della revoca non sollevata dal PM

Massime di principio

  • La Corte d'appello non può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena se tale statuizione non è stata devoluta dall'impugnazione o non rientra nelle ipotesi tassative previste dall'art. 597 c.p.p.; la revoca illegittima può essere annullata dalla Cassazione senza rinvio per quell'unico profilo.
  • La revoca della sospensione fondata su elementi non aggiornati o su documentazione non devoluta/non contestata dalle parti può costituire vizio tale da determinare l'annullamento limitato della statuizione.
  • I motivi di impugnazione devono essere formulati con precisione: censure generiche sulla qualificazione giuridica dei fatti sono spesso inammissibili o inefficienti se non affrontano anche la questione della partecipazione e della responsabilità individuale.
  • Questioni non sollevate o non devolute nel grado precedente sono precluse in Cassazione (principio devolutivo); la Corte di legittimità non è tenuta a valutare profili che la difesa non ha adeguatamente dedotto in appello.
  • Sulle valutazioni di merito riguardanti credibilità e ricostruzione fattuale la Cassazione ha limitata sindacabilità e tende a confermare le ricostruzioni consolidate dai giudici di merito se fondate su dichiarazioni coerenti e ripetute.

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