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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21356/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2012, con cui gli venivano imputati utili derivanti dalla partecipazione del 40% nel capitale di una società a responsabilità limitata. Sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale rigettavano le sue doglianze, ritenendo vincolante la definitività dell'accertamento eseguito nei confronti della società e non rilevante, ai fini della sua impugnazione, la mancata partecipazione del socio a quel giudizio; la CTR aggiungeva che l'avviso notificato al socio conteneva tutte le notizie rilevanti e che non era necessaria l'allegazione del processo verbale di constatazione relativo all'accertamento societario. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che l'avviso emesso nei confronti della società e non notificato al socio non fosse a lui opponibile, sicché egli avrebbe potuto contestare integralmente i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza essere vincolato dagli esiti del processo svoltosi senza la sua partecipazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudicato formatosi nei confronti della società, se il socio non ha partecipato al relativo giudizio e l'avviso societario non gli è stato correttamente notificato, non gli è opponibile in modo da precludergli ogni contestazione sull'avviso emesso nei suoi confronti. La sentenza impugnata, avendo ritenuto che la definitività dell'accertamento societario impedisse al socio di contestare i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, si è discostata da tale principio. Ne è derivata la cassazione con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato fa stato tra le parti, ma non è opponibile al socio che non abbia partecipato al giudizio relativo all'avviso emesso nei confronti della società e non notificato correttamente

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo della decisione

  • Cass. n. 6626 del 2019

    l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e non notificato al socio non è opponibile a quest'ultimo, che può contestare tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria

  • Cass. n. 18200 del 2021

    conferma il principio per cui, in mancanza di corretta notificazione dell'avviso societario al socio, questi può far valere in giudizio le proprie ragioni contro l'atto a lui notificato

  • Cass. n. 13989 del 23/05/2019

    il giudicato relativo all'accertamento nei confronti della società può avere effetto riflesso nel giudizio promosso dal socio contro il proprio avviso di accertamento

  • Cass. n. 23899 del 24/11/2015

    richiamata per il medesimo effetto riflesso del giudicato societario nel giudizio del socio

  • Cass. n. 3980 del 18/02/2020

    il socio normalmente non può riproporre doglianze riferibili all'accertamento societario, salvo che manchi la corretta notificazione o sussistano i presupposti per contestare l'opponibilità dell'atto

  • Cass. n. 18042 del 09/07/2018

    in via ordinaria il socio può eccepire solo che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, e provare la propria estraneità alla gestione societaria

Massime di principio

  • In materia di redditi da partecipazione riferiti a società a ristretta base sociale, il giudicato formatosi nel processo relativo all'accertamento emesso verso la società non è automaticamente opponibile al socio quando costui non abbia partecipato a quel giudizio e l'atto societario non gli sia stato correttamente notificato.
  • L'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, se non notificato al socio, non può precludere a quest'ultimo la contestazione di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria dedotta a suo carico.
  • Il giudice di merito non può fondare il rigetto della domanda del socio sulla sola definitività dell'accertamento societario, senza verificare se il socio sia stato messo in condizione di partecipare al contraddittorio o comunque di contestare l'opponibilità degli esiti del giudizio societario.
  • L'effetto riflesso del giudicato societario opera nei limiti ordinari elaborati dalla giurisprudenza, ma cede quando venga in rilievo l'inopponibilità dell'accertamento al socio per difetto di notificazione o di partecipazione al relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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