Cassazione Civile, Ordinanza n. 21356/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2012, con cui gli venivano imputati utili derivanti dalla partecipazione del 40% nel capitale di una società a responsabilità limitata. Sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale rigettavano le sue doglianze, ritenendo vincolante la definitività dell'accertamento eseguito nei confronti della società e non rilevante, ai fini della sua impugnazione, la mancata partecipazione del socio a quel giudizio; la CTR aggiungeva che l'avviso notificato al socio conteneva tutte le notizie rilevanti e che non era necessaria l'allegazione del processo verbale di constatazione relativo all'accertamento societario. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che l'avviso emesso nei confronti della società e non notificato al socio non fosse a lui opponibile, sicché egli avrebbe potuto contestare integralmente i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza essere vincolato dagli esiti del processo svoltosi senza la sua partecipazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudicato formatosi nei confronti della società, se il socio non ha partecipato al relativo giudizio e l'avviso societario non gli è stato correttamente notificato, non gli è opponibile in modo da precludergli ogni contestazione sull'avviso emesso nei suoi confronti. La sentenza impugnata, avendo ritenuto che la definitività dell'accertamento societario impedisse al socio di contestare i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, si è discostata da tale principio. Ne è derivata la cassazione con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
il giudicato fa stato tra le parti, ma non è opponibile al socio che non abbia partecipato al giudizio relativo all'avviso emesso nei confronti della società e non notificato correttamente
non citato espressamente nel testo della decisione
Cass. n. 6626 del 2019
l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e non notificato al socio non è opponibile a quest'ultimo, che può contestare tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria
Cass. n. 18200 del 2021
conferma il principio per cui, in mancanza di corretta notificazione dell'avviso societario al socio, questi può far valere in giudizio le proprie ragioni contro l'atto a lui notificato
Cass. n. 13989 del 23/05/2019
il giudicato relativo all'accertamento nei confronti della società può avere effetto riflesso nel giudizio promosso dal socio contro il proprio avviso di accertamento
Cass. n. 23899 del 24/11/2015
richiamata per il medesimo effetto riflesso del giudicato societario nel giudizio del socio
Cass. n. 3980 del 18/02/2020
il socio normalmente non può riproporre doglianze riferibili all'accertamento societario, salvo che manchi la corretta notificazione o sussistano i presupposti per contestare l'opponibilità dell'atto
Cass. n. 18042 del 09/07/2018
in via ordinaria il socio può eccepire solo che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, e provare la propria estraneità alla gestione societaria
Massime di principio
- In materia di redditi da partecipazione riferiti a società a ristretta base sociale, il giudicato formatosi nel processo relativo all'accertamento emesso verso la società non è automaticamente opponibile al socio quando costui non abbia partecipato a quel giudizio e l'atto societario non gli sia stato correttamente notificato.
- L'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, se non notificato al socio, non può precludere a quest'ultimo la contestazione di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria dedotta a suo carico.
- Il giudice di merito non può fondare il rigetto della domanda del socio sulla sola definitività dell'accertamento societario, senza verificare se il socio sia stato messo in condizione di partecipare al contraddittorio o comunque di contestare l'opponibilità degli esiti del giudizio societario.
- L'effetto riflesso del giudicato societario opera nei limiti ordinari elaborati dalla giurisprudenza, ma cede quando venga in rilievo l'inopponibilità dell'accertamento al socio per difetto di notificazione o di partecipazione al relativo giudizio.
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