Cassazione Penale, Ordinanza n. 06366/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione, richiamando l'art. 192 c.p.p.; con il secondo ha lamentato violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione sulla commisurazione della pena. La Corte ha rilevato che entrambe le censure erano sostanzialmente di merito: proponevano una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione degli elementi probatori e della pena, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e senza dedurre ritualmente un travisamento della prova.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro della censura di motivazione; la Corte osserva che non basta invocarlo per proporre una diversa lettura delle prove senza dedurre specificamente il travisamento della prova.
Richiamato dal ricorrente per contestare la determinazione della pena; la Corte reputa la doglianza meramente assertiva e volta soltanto a ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata quale precedente sulla condanna alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità dell'impugnazione sia connotata da colpa.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Richiamata per il principio secondo cui non è sufficiente, in sede di legittimità, opporre una diversa lettura del materiale probatorio o una diversa valutazione della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa valutazione delle prove, senza indicare specificamente il vizio logico o giuridico della motivazione impugnata.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto in modo generico o frazionato, mediante il mero richiamo parcellizzato di singoli elementi probatori, ma deve essere denunciato secondo modalità rituali e con puntuale confronto con la motivazione della decisione.
- Le doglianze sulla commisurazione della pena devono confrontarsi con i criteri seguiti dal giudice di merito; se si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione, sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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