Cassazione Penale, Sentenza n. 23340/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che, riformando la decisione del G.u.p. che aveva escluso la punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), lo ha ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate (per l'uso di un bastone) e lo ha condannato a un anno di reclusione. In Cassazione sono stati proposti quattro motivi: (1) vizio per acquisizione in appello di una sentenza del G.u.p. del Tribunale di Matera (art. 603 c.p.p.) senza contraddittorio e con motivazione insufficiente; (2) nullità o inammissibilità dell'appello della parte pubblica per irregolarità di deposito (artt. 582, 583 e 591 c.p.p.); (3) errata dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'imputato (art. 595 c.p.p.); (4) violazione dell'art. 131-bis c.p. relativo alla particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi secondo e terzo manifestamente inammissibili. Ha esaminato e respinto il primo motivo (acquisizione della sentenza di altro procedimento in udienza: la sentenza e il certificato penale sono stati prodotti in udienza con la presenza del difensore, dunque il contraddittorio è stato assicurato e l'acquisizione è avvenuta regolarmente). Avendo poi accertato che i reati ascritti a SAPONARA si sono estinti per prescrizione (fatto del 26/06/2013 e decorso del termine prescrizionale, tenuto conto delle interruzioni rilevanti e dell'assenza di sospensioni straordinarie applicabili), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione; il quarto motivo (art. 131-bis) è rimasto assorbito, essendo la declaratoria di prescrizione più favorevole per l'imputato.
Norme richiamate
Disciplina l'indicazione della persona incaricata per la presentazione degli atti; la Corte ha ritenuto inconcludenti le doglianze basate su questa norma quando l'impugnazione è stata effettuata dalla parte pubblica tramite raccomandata.
Regola la trasmissione per raccomandata all'ufficio giudiziario; la Corte ha affermato che l'appello della Pubblica Accusa è stato proposto regolarmente con raccomandata e che l'omessa firma/data da parte del pubblico ufficiale addetto alla ricezione non determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Contiene cause di inammissibilità/diflessioni sulle impugnazioni; è stato richiamato per spiegare che le omissioni del pubblico ufficiale non ricadono come vizi inammissibili sull'impugnazione della parte pubblica.
Regola l'appello incidentale; la Corte ha ribadito la natura accessoria dell'appello incidentale: è ammissibile solo sui punti della decisione oggetto dell'appello principale o su quelli ad essi essenzialmente connessi, non su profili autonomi e logicamente precedenti.
Prevede l'acquisizione di atti in giudizio; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione della precedente sentenza sia avvenuta nel rispetto del contraddittorio (prodotti in udienza con presenza del difensore) e quindi utilizzabile.
Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha considerato questo motivo assorbito dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che è più favorevole all'imputato.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina il contenuto dell'atto di appello della parte pubblica; la Procura generale ha richiesto l'acquisizione di pronunce penali precedenti nell'atto di appello, come consentito dalla norma.
Regolano l'interruzione della prescrizione; la Corte ha valutato gli effetti delle interruzioni e ha ritenuto comunque decorso il termine prescrizionale per i reati contestati.
Massime di principio
- L'omissione da parte del pubblico ufficiale addetto alla ricezione (es. mancanza di firma o indicazione della data sull'atto ricevuto per raccomandata) non rende automaticamente inammissibile l'impugnazione della Pubblica Accusa quando la tempestività non è in contestazione e la documentazione probatoria mostra il ricevimento.
- L'appello incidentale è strettamente accessorio: può investire solo i punti della decisione oggetto dell'appello principale o quelli essenzialmente connessi; non può essere utilizzato per sollevare questioni autonome relative all'accertamento della responsabilità non attinenti al motivo principale di gravame.
- In appello, l'acquisizione di documenti o sentenze di altri procedimenti è ammissibile se rilevante e se il contraddittorio è assicurato (ad esempio con produzione in udienza in presenza del difensore); in mancanza di contraddittorio la prova può essere inutilizzabile.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità ex art. 131-bis perché rappresenta un esito più favorevole per l'imputato; pertanto, quando è accertata la prescrizione deve pronunciarsi l'estinzione, con annullamento senza rinvio se ciò rende incolmabile l'interesse all'accertamento.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alle interruzioni previste dal codice penale e l'applicazione delle regole straordinarie (es. sospensioni per emergenze) va valutata restrittivamente in relazione al periodo e agli atti effettivamente differiti.
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