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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00197/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione per cassazione di un'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva deciso sul diniego di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente, pronunciandosi in relazione al provvedimento della competente Commissione territoriale. Nel giudizio di legittimità il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso. La Corte, tuttavia, ha rilevato che il ricorso per cassazione non era stato depositato nei termini di legge; tale omissione risultava anche dall'annotazione della cancelleria sulla copertina del fascicolo. Il ricorrente non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge e non ha quindi adempiuto all'onere processuale imposto dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che il controricorrente non avesse eccepito l'improcedibilità, perché la sanatoria per acquiescenza della controparte opera solo per le forme degli atti processuali e non per il mancato rispetto di termini perentori.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., applicando il principio per cui l'omesso deposito del ricorso non è sanabile per effetto della mancata eccezione della controparte. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere depositato nel termine perentorio previsto; il mancato deposito determina improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione sfavorevole al ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c. comporta improcedibilità del ricorso, anche se la controparte non solleva eccezione in proposito.
  • La mancata deduzione dell'improcedibilità da parte del controricorrente non sana l'inosservanza di un termine perentorio previsto per il compimento di un atto processuale.
  • L'omesso deposito del ricorso in cassazione è un vizio processuale che impedisce l'esame del merito e determina la soccombenza del ricorrente sulle spese.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il giudice dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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