Ordinanza n. 114/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del titolo di guardia particolare giurata e della licenza per porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Modena che aveva rigettato l’istanza di rilascio del decreto di guardia particolare giurata e della licenza per porto di pistola per difesa personale, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il diniego era fondato sulla ritenuta carenza di affidabilità nell’uso delle armi. A sostegno della domanda cautelare sono stati dedotti vizi di illogicità e sproporzione del giudizio amministrativo, anche in considerazione del fatto che, oltre a una condanna del 2000 per furto, le ulteriori vicende segnalate dalla polizia non avevano dato luogo a condanne definitive: archiviazione per tenuità del fatto quanto alle minacce, remissione della querela quanto alle percosse e sentenza di non doversi procedere per difetto di querela quanto al furto aggravato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia del diniego. Il giudice ha affermato che le vicende penali e le segnalazioni di polizia possono rilevare nel giudizio di affidabilità nell’uso delle armi anche quando non abbiano condotto a condanne per ragioni processuali. Ha qualificato l’attività amministrativa come squisitamente discrezionale e il giudizio di non affidabilità come prognostico, ritenendolo, nel caso concreto, immune dai vizi di illogicità e sproporzione dedotti. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Inoltre, sulla base della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante il superamento del limite reddituale, il TAR ha disposto, con effetto retroattivo, l’annullamento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che la falsa dichiarazione del reddito comportasse la decadenza dal beneficio e l’esclusione degli oneri a carico dello Stato anche per l’attività professionale svolta anteriormente all’ammissione.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell’efficacia del diniego.
Richiamato quale titolo della condanna riportata dal ricorrente nel 2000, elemento considerato nel giudizio di affidabilità nell’uso delle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio dei titoli abilitanti all’esercizio dell’attività di guardia particolare giurata e al porto di armi, la valutazione dell’affidabilità nell’uso delle armi costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e si traduce in un giudizio prognostico.
- Ai fini del giudizio di affidabilità nell’uso delle armi, l’amministrazione può considerare non soltanto le condanne, ma anche segnalazioni e vicende di polizia non sfociate in condanna per ragioni processuali, purché esse siano utilizzate nella complessiva valutazione prognostica del soggetto.
- Il diniego fondato su una valutazione discrezionale di non affidabilità non è illegittimo quando, alla luce degli elementi considerati dall’amministrazione, il giudizio risulti immune da illogicità e sproporzione.
- La falsa dichiarazione del reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la decadenza retroattiva dal beneficio, con esclusione degli oneri a carico dello Stato anche per l’attività svolta dal difensore prima dell’ammissione.
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