Cassazione Penale, Ordinanza n. 01387/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito resta ferma, compreso il diniego della sospensione condizionale della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 18 gennaio 2024. Dal testo emerge che l'unico tema trattato riguarda la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio che sarebbe stato richiesto solo in sede di legittimità e non nel giudizio di merito. La Corte rileva che il motivo è inammissibile perché introduce una censura non dedotta in appello e, comunque, è manifestamente infondata: le sentenze di merito avrebbero motivato il diniego del beneficio valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato, uno dei quali specifico.
Norme richiamate
La sospensione condizionale della pena è oggetto di scrutinio in relazione alla presenza dei presupposti per la sua concessione e al dovere di motivazione del giudice sul relativo diniego.
La sentenza non ne indica il numero, ma richiama il beneficio della sospensione condizionale della pena come istituto oggetto della censura, con diniego motivato in ragione dei precedenti penali.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il motivo nuovo in cassazione, non dedotto in appello, è trattato come profilo di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non può essere dedotta per la prima volta una censura non proposta nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
- La mancata concessione della sospensione condizionale della pena è legittimamente motivata quando il giudice valorizzi precedenti penali plurimi dell'imputato, specie se uno specifico, ritenendo non prognosticabile un futuro comportamento conforme alla legge.
- L'imputato non può dolersi in sede di legittimità della mancata concessione del beneficio se non lo ha richiesto nel giudizio di merito, anche se il giudice d'appello deve motivare sul mancato esercizio del potere-dovere di applicarlo quando ne ricorrano le condizioni.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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