Cassazione Penale, Ordinanza n. 25456/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo, in accoglimento del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, aveva ridotto la pena inflitta all'imputata a un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati di cui all'art. 55 del D.lgs. 231/2007. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per carenza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a un generico giudizio di congruità della pena concordata e avesse omesso di indicare le ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La censura riguardava anche la dosimetria degli aumenti per continuazione, ma la parte relativa alle attenuanti generiche era già stata oggetto di rinuncia nell'ambito del concordato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo i motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze attinenti ai motivi rinunciati e quelle che investono il vizio di motivazione, perché l'effetto devolutivo dell'impugnazione limita il sindacato ai motivi non oggetto di rinuncia. Poiché la ricorrente aveva contestato la motivazione sulla pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, quest'ultima questione essendo motivo rinunciato, il ricorso è stato ritenuto fondato su censure non proponibili in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il controllo di legittimità è circoscritto ai profili relativi alla validità dell'adesione, al consenso del pubblico ministero e alla coerenza della decisione con l'accordo.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando la doglianza investa motivi rinunciati o comunque non devoluti.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione, indicata come base della condanna oggetto di parziale riforma.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per contestare la regolarità della formazione del consenso, il consenso del Procuratore generale e l'eventuale difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Le censure sul vizio di motivazione non sono deducibili quando riguardano aspetti coperti da rinuncia nell'accordo di appello, poiché l'effetto devolutivo dell'impugnazione limita il sindacato di legittimità ai soli motivi residui.
- Il mancato riconoscimento di attenuanti generiche non è scrutinabile in cassazione se la relativa questione è stata rinunciata nel concordato e non vi è difformità della sentenza rispetto all'accordo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa del ricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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