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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23283/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un'associazione professionale di avvocati aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per un periodo d'imposta, sostenendo che mancasse il presupposto dell'autonoma organizzazione ex art. 2 d.lgs. n. 446/1997. Il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione era stato impugnato e la CTR aveva accolto la domanda, ritenendo che la mera forma associata dell'esercizio professionale non bastasse a integrare il presupposto impositivo senza ulteriori elementi di organizzazione di capitali o lavoro altrui. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso l'IRAP nonostante l'attività fosse svolta in forma associata. Nel controricorso è stata eccepita l'inammissibilità del ricorso per essere stato indirizzato all'associazione professionale ormai estinta e per asserita carenza di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità formulate dal controricorrente: ha ritenuto non decisiva l'estinzione dell'associazione professionale, richiamando il principio di ultrattività dell'ente disciolto e dei rapporti processuali pendenti, nonché l'ultrattività del mandato alla lite. Ha inoltre escluso il difetto di autosufficienza del ricorso. Nel merito, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che l'esercizio in forma associata di un'attività professionale costituisce ex lege presupposto di IRAP, senza necessità di accertare in concreto l'autonoma organizzazione, salvo prova contraria che l'attività non fosse realmente svolta in forma associata. Poiché tale prova non era stata fornita e i giudici di merito avevano valorizzato elementi irrilevanti in presenza dell'associazione professionale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e posto quelle del giudizio di legittimità a carico del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997

    Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata; tuttavia, per l'attività svolta in forma associata il requisito organizzativo è ritenuto implicito nella forma stessa, salvo prova che l'attività non sia stata effettivamente esercitata in forma associata.

  • art. 3 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato insieme all'art. 2 come norma rilevante ai fini dell'assoggettamento all'IRAP dei professionisti in forma associata.

  • art. 366, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel controricorso per l'indicazione del domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni.

  • art. 285 c.p.c.

    La notificazione della sentenza al difensore è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare anche nei confronti del soggetto estinto o cancellato, in presenza di ultrattività del mandato alla lite.

  • art. 299 c.p.c.

    L'evento estintivo o interruttivo rileva processualmente solo se dichiarato o notificato nei modi previsti; in difetto opera l'ultrattività del mandato.

  • art. 300 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la morte della parte o eventi analoghi, se non dichiarati o notificati nei modi e tempi previsti, non impediscono la prosecuzione del processo nei confronti del difensore.

  • art. 330, comma 1, c.p.c.

    È ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso il difensore della parte colpita da evento estintivo o interruttivo, secondo la regola dell'ultrattività del mandato.

  • art. 286 c.p.c.

    La notificazione agli eredi collettivamente e impersonalmente non è necessaria quando opera la regola dell'ultrattività del mandato alla lite.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro autonomo esercitati in forma associata, l'IRAP è dovuta in via ordinaria perché la forma associata fa presumere l'esistenza del presupposto organizzativo richiesto dalla legge.
  • Per sottrarsi all'IRAP, il contribuente non deve limitarsi a dimostrare l'assenza di dipendenti o di beni strumentali, ma deve provare che l'attività non è stata realmente esercitata in forma associata oppure che il vincolo associativo non si è concretamente costituito.
  • Quando una parte processuale si estingue o si scioglie nelle more del giudizio, la capacità processuale può permanere secondo la regola dell'ultrattività dell'ente disciolto o del mandato alla lite, con conseguente validità delle notificazioni e delle impugnazioni effettuate presso il difensore nei casi previsti.
  • In cassazione è inammissibile censurare la sentenza di merito con argomentazioni che presuppongono una prova in fatto irrilevante rispetto al criterio legale applicabile, se la questione centrale è l'erronea sussunzione della fattispecie nella norma tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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