Cassazione Civile, Ordinanza n. 00333/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi il decreto del Tribunale di Reggio Emilia che aveva negato la prededuzione del credito e lo aveva ammesso solo in via chirografaria nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (debitorе)
La controversia
Nel corso di una complessa vicenda concorsuale, una società aveva insinuato al passivo di un'altra società in liquidazione coatta amministrativa un credito pari a euro 351.467,75, originato da forniture di tubi eseguite in esecuzione di un contratto concluso dopo la presentazione di una prima domanda di concordato "in bianco". La creditrice sosteneva che tale credito dovesse essere ammesso in prededuzione perché sorto dopo il deposito della domanda prenotativa ex art. 161, comma 6, l. fall. e in forza di atti legalmente compiuti dal debitore ai sensi del comma 7 dello stesso articolo. Il Tribunale aveva però rigettato l'opposizione allo stato passivo, escludendo la consecutività tra le procedure concorsuali susseguitesi, valorizzando il tempo trascorso tra le procedure, la prosecuzione dell'attività d'impresa, l'aumento dell'indebitamento e la significativa modifica della massa passiva; aveva inoltre osservato che gli accordi di ristrutturazione intervenuti nel mezzo avevano interrotto la continuità dell'insolvenza. Con il ricorso per cassazione la creditrice deduceva: 1) violazione degli artt. 69-bis, comma 2, 111, comma 2, e 161, comma 7, l. fall., sostenendo che il giudice di merito avesse dato rilievo decisivo al solo dato cronologico e alla prosecuzione dell'impresa, trascurando il presupposto centrale della medesima insolvenza; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la persistenza dell'insolvenza senza ritorno in bonis dalla prima domanda di concordato fino alla liquidazione coatta; 3) violazione degli artt. 111, comma 2, e 161, comma 7, l. fall., per insufficiente confronto con il dettato normativo. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: ha affermato che la verifica della continuità o discontinuità dell'insolvenza tra procedure susseguenti è giudizio di fatto riservato al merito e non sindacabile in cassazione come violazione di legge; ha osservato inoltre che la prededuzione per atti di straordinaria amministrazione presuppone comunque l'autorizzazione del tribunale, non dedotta nel caso concreto; ha infine rilevato che il terzo motivo era formulato in modo assertivo e privo di specifiche argomentazioni idonee a individuare il contrasto tra decisione impugnata e norme richiamate.
Norme richiamate
domanda prenotativa di concordato "in bianco"
La domanda prenotativa segna l'avvio della procedura, ma non basta da sola a fondare la prededuzione del credito successivamente maturato se non ricorrono gli ulteriori presupposti di legge.
atti legalmente compiuti dal debitore
La prededuzione è invocabile per i crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti nel periodo protetto, ma la Corte ha ritenuto che nel caso concreto mancasse la prova dell'autorizzazione necessaria per gli atti di straordinaria amministrazione.
autorizzazione del Tribunale
Per gli atti di straordinaria amministrazione la prededuzione postula l'autorizzazione del tribunale; in assenza di tale deduzione il motivo è carente e generico.
art. 69-bis, comma 2, l. fall.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della consecutività tra procedure, ma la Corte non ne accoglie l'applicazione nel caso concreto.
È invocato per sostenere la prededuzione dei crediti sorti in funzione della procedura; la Corte rileva che la censura non supera il giudizio di inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per riesaminare apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo; non è ammissibile se la censura mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.
Il motivo per violazione di legge deve contenere argomentazioni specifiche e intelligibili sul contrasto tra decisione e norme invocate, non bastando la mera indicazione delle norme asseritamente violate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La verifica della consecutività tra procedure concorsuali e della continuità dell'insolvenza costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione nei rigorosi confini dell'art. 360, n. 5, c.p.c. o per errore di diritto effettivo.
- La prededuzione dei crediti sorti nel periodo di apertura della procedura non opera automaticamente: occorre verificare la base normativa specifica del credito e, per gli atti di straordinaria amministrazione, l'esistenza della necessaria autorizzazione giudiziale.
- Il motivo per violazione di legge è inammissibile se si limita a elencare le norme asseritamente violate senza spiegare in modo puntuale e comparativo in che cosa la motivazione della sentenza impugnata si ponga in contrasto con esse.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle circostanze di causa o per contestare il giudizio di merito sulla persistenza dell'insolvenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00288/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00289/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00290/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00292/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00293/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00294/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →