Ordinanza n. 8882/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l'annullamento e/o nullità 1. delle graduatorie di merito regionali pubblicate per la classe di concorso A045 per la regione Lazio e del relativo decreto di approvazione n. 134 del 01/04/2025 a firma dell'USR Toscana, in quanto responsabile per la regione Lazio, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è previsto lo scorrimento in favore degli idonei; 2. nonché delle graduatorie di merito regionali pubblicate per la cdc A046 per la regione Lombardia e del relativo decreto di approvazione n. 404 del 09/04/2025, a firma dell'USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è previsto lo scorrimento in favore degli idonei; 3. nonché delle graduatorie rettificate pubblicate per la cdc A046 per la regione Lombardia e del relativo decreto di approvazione n. 511 del 09/05/2025, a firma dell'USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è previsto lo scorrimento in favore degli idonei; 4. nonché, ove occorra, di eventuali rettifiche alle predette graduatorie ivi compresi i relativi decreti di approvazione; 5. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 6. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <<Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali>>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente. 7. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati; 8. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente; 9. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 10. del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 11. del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 12. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 13. del DM n. 158/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto la procedura di immissione in ruolo e dei relativi allegati. 14. del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 15. del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <<Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali>>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente. 16. nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle graduatorie di merito, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, ivi compresi i relativi decreti di approvazione, nonché di ogni eventuale modifica dei provvedimenti sopra indicati. Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella graduatoria di merito regionali per la classe di concorso di interesse anche ai fini dello scorrimento ed ai fini del riconoscimento dell'abilitazione in quanto docenti che hanno superato tutte le prove del concorso. Per la condanna dell'amministrazione a pubblicare la graduatoria di merito in favore dei ricorrenti anche ai fini dello scorrimento nonché al fine di riconoscere ai ricorrenti l'abilitazione in quanto docenti che hanno superato tutte le prove del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito regionali e relativi decreti di approvazione, nella parte in cui non prevedono lo scorrimento in favore degli idonei, nonché gli atti presupposti della procedura concorsuale
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie di merito relative alle classi di concorso A045 nella regione Lazio e A046 nella regione Lombardia, unitamente ai decreti di approvazione, alle rettifiche e agli atti presupposti, chiedendone l'annullamento o la nullità. Hanno domandato inoltre l'accertamento del diritto a essere inseriti nelle graduatorie anche ai fini dello scorrimento e del riconoscimento dell'abilitazione, nonché la condanna dell'amministrazione alla pubblicazione delle graduatorie e al riconoscimento dell'abilitazione, assumendo di avere superato tutte le prove concorsuali. Il Collegio ha rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo, in quanto i ricorrenti potrebbero trovarsi in posizione di conflitto di interesse e le censure risultano formulate in modo generico, senza consentire di individuare la specifica posizione di ciascun ricorrente rispetto alla lesività degli atti impugnati, la relativa legittimazione ad agire e la prova di resistenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la controversia riguardi una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato ai ricorrenti di notificare il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ritenuta parte necessaria ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della notifica entro i successivi cinque giorni. Il Collegio ha inoltre assegnato alle parti trenta giorni per il deposito di memorie sui possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo, anche ai fini dell'eventuale integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento o di accertamento; la causa è stata rinviata all'udienza pubblica dell'11 novembre 2026 e le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Disciplina il rito applicabile alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR; il comma 4 impone la partecipazione necessaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento competente.
Impone al giudice di segnalare alle parti le questioni rilevate d'ufficio sulle quali intende fondare la decisione, assegnando un termine per il deposito di memorie.
Massime di principio
- Quando una controversia rientra nell'ambito delle procedure amministrative relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice amministrativo deve applicare il rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e, se necessario, disporre la conversione del rito.
- Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento competente per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione deve essere evocata quale parte necessaria ai sensi del comma 4.
- Il ricorso collettivo può presentare profili di inammissibilità quando i ricorrenti versano in conflitto di interesse o quando la posizione individuale di ciascuno non è specificamente distinguibile rispetto agli atti impugnati, alla lesività dedotta, alla legittimazione e alla prova di resistenza.
- Quando il giudice rileva d'ufficio possibili cause di inammissibilità, deve sottoporle al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di decidere.
Come è indicizzato
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