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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34924/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata deriva da una sentenza del g.i.p. di Lucca che ha applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di 8 mesi di reclusione a ciascuno degli imputati, sostituita con pena pecuniaria sostitutiva, per fatti ritenuti integrare la falsa attestazione del privato e la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale per induzione, in relazione a dichiarazioni rese in autocertificazioni utilizzate per la conversione di patente straniera presso la Motorizzazione. Con il primo motivo i ricorrenti hanno sostenuto che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta al solo art. 483 c.p., escludendo la configurabilità del tentativo di falso in atto pubblico per induzione, perché il pubblico ufficiale si sarebbe limitato a trascrivere il contenuto delle autocertificazioni. Con il secondo motivo hanno dedotto l’erronea qualificazione giuridica del reato di cui agli artt. 56, 48 e 479 c.p., assumendo che il funzionario della Motorizzazione fosse un soggetto professionalmente qualificato, tenuto a verificare la legittimità delle dichiarazioni, e che dunque mancasse l’idoneità della falsa autocertificazione a indurlo in errore. La Corte ha ritenuto i motivi aspecifici e non autosufficienti, osservando che nel rito ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica è ammesso solo in caso di errore manifesto, immediatamente evincibile dal capo di imputazione e dalla motivazione, evenienza qui esclusa poiché vi era un diretto collegamento tra le false autocertificazioni e l’accertamento dei presupposti per la conversione della patente, attività rimessa ai funzionari della Motorizzazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la censura sulla qualificazione giuridica non superasse il limite dell’"errore manifesto" nel patteggiamento, poiché la contestazione descritta nel capo d’imputazione e la motivazione della sentenza erano coerenti con la qualificazione dei fatti come falsa attestazione del privato in concorso con la falsità per induzione del pubblico ufficiale. Ha inoltre escluso che fosse rilevante, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la doglianza relativa alle specifiche competenze del funzionario destinatario della dichiarazione falsa, trattandosi di accertamenti di fatto incompatibili con il rito speciale. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ravvisando colpa nella proposizione dei motivi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    pena concordata ex art.444 cod. proc. pen.

    nel patteggiamento il sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica è circoscritto ai casi di errore manifesto, immediatamente percepibile dal capo di imputazione e dalla motivazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    ai sensi dell'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen.

    consente di dedurre in cassazione l’erronea qualificazione giuridica del fatto solo se l’errore è manifesto

  • art. 483 c.p.

    falsa attestazione del privato

    la falsa dichiarazione del privato può concorrere con la falsità per induzione se la dichiarazione è prevista di per sé come reato e non coincide con fatti che l’atto pubblico è destinato a provare

  • art. 48 c.p.

    artt. 56, 48 e 479 cod. pen.

    richiamato come norma che disciplina la falsità commessa per induzione in errore del pubblico ufficiale mediante altrui inganno

  • art. 479 c.p.

    artt. 56, 48 e 479 cod. pen.

    richiamato quale fattispecie di falsità ideologica in atto pubblico rilevante quando il pubblico ufficiale rediga l’atto in conseguenza dell’inganno

  • art. 56 c.p.

    artt. 56, 48 e 479 cod. pen.

    richiamato nella contestazione del tentativo rispetto alla falsità in atto pubblico per induzione

  • art. 616 c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost. 13/6/2000 n. 186

    Corte Cost. 13/6/2000 n. 186

    richiamata per giustificare l’addebito della somma alla Cassa delle ammende quando la proposizione del ricorso è connotata da colpa

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l’errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile senza apprezzamenti opinabili dal capo di imputazione e dalla motivazione.
  • È inammissibile il ricorso che contesti la qualificazione giuridica in modo aspecifico o non autosufficiente, quando la censura richieda verifiche di fatto non compatibili con la struttura del rito ex art. 444 c.p.p.
  • La falsa attestazione del privato può concorrere con la falsità ideologica per induzione del pubblico ufficiale quando la dichiarazione non veritiera costituisca presupposto dell’atto pubblico e l’atto sia destinato a recepirne gli effetti probatori o dispositivi.
  • Non è decisiva, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, una critica che si fondi sulla presunta competenza professionale del pubblico ufficiale destinatario della dichiarazione, se tale doglianza implica accertamenti fattuali ulteriori rispetto al contenuto immediato della contestazione.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell’impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniFalsità in atto pubblicoFalsa testimonianza
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

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