Cassazione Penale, Sentenza n. 20021/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di responsabilità per tentata rapina aggravata, danneggiamento, oltraggio a pubblico ufficiale ed evasione. Deduceva: 1) desistenza dovuta a volontà e quindi esclusione del tentativo di rapina (art. 56 c.3 e art. 628 c.3 c.p.); 2) carenza del requisito della pluralità di persone per il reato di oltraggio (art. 341-bis c.p.), perché tutti presenti erano pubblici ufficiali intenti ad atti d'ufficio; 3) mancanza di contestualità tra minacce e lancio di sassi per il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.); 4) vizio di motivazione sulla sussistenza della recidiva e sulla quantificazione degli aumenti per continuazione (artt. 81, 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) respinto il primo motivo come manifestamente infondato, confermando che la desistenza è esclusa perché l'interruzione dell'azione è avvenuta per reazione della vittima, fattore esterno e non per volontà autonoma dell'imputato; 2) accolto il secondo motivo, ritenendo che il reato di oltraggio non sussisteva poiché la condotta era avvenuta in presenza di pubblici ufficiali intenti ad atti d'ufficio e non di persone estranee, annullando senza rinvio la sentenza limitatamente a tale reato e ordinando la rimozione della pena di 6 mesi di reclusione e di euro 282,00 di multa; 3) dichiarato il terzo motivo manifestamente infondato, confermando la valutazione di contestualità tra minacce e lancio dei sassi operata in sede di merito; 4) rigettato le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e alla recidiva, ritenendo adeguata la motivazione del giudice di merito. Complessivamente il ricorso è stato accolto parzialmente (solo per l'olfaggio) e respinto per il resto.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen. (desistenza, tentativo)
La desistenza volontaria esclude il tentativo solo se la cessazione dell'azione dipende da una scelta interna e libera dell'agente e avviene prima della 'perfezione' del tentativo; la Corte ha ritenuto che nel caso la mancata consumazione dipese da fattori esterni (reazione della vittima) e quindi non integra desistenza.
Applicata in combinazione con le regole sulla desistenza: il tentativo di rapina si considera perfezionato se gli atti posti in essere, valutati ex post rispetto alla situazione prevedibile, erano idonei a causare l'evento; la Corte d'appello aveva ritenuto perfezionato il tentativo.
art. 341-bis cod. pen. (oltraggio a pubblico ufficiale)
Per la configurabilità del reato è richiesta la presenza di almeno due persone esterne alla pubblica amministrazione ovvero di pubblici ufficiali presenti per ragioni diverse dall'ufficio in corso: la Corte ha ritenuto che, essendo tutti presenti in ragione dell'ufficio, il requisito della pluralità esterna non era integrato e il reato non sussiste.
art. 635 cod. pen. (danneggiamento)
Richiede valutazione della contestualità tra minaccia e atto materiale; la Corte ha ritenuto che il lancio dei sassi e le minacce siano avvenuti senza soluzione di continuità, confermando la condanna per danneggiamento.
artt. 81 e 133 cod. pen. (concorso di reati, determinazione della pena)
Impongono al giudice l'onere di motivare specificamente il riconoscimento della recidiva e la determinazione degli aumenti per continuazione. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adempiuto adeguatamente a tali oneri motivazionali.
Il procedimento di cassazione si è svolto con contraddittorio scritto in assenza delle parti perché non è stata richiesta trattazione orale nei termini previsti; il collegio ha proceduto sulla base delle memorie scritte.
Massime di principio
- Desistenza: la cessazione dell'azione deve essere determinata da una scelta interna, libera dall'agente; l'interruzione causata da fattori esterni o da reazioni della vittima non integra l'esimente.
- Tentativo nei reati di danno a forma libera: la verifica della perfezione del tentativo si effettua con prognosi ex post sulle condizioni prevedibili al momento degli atti posti in essere.
- Oltraggio a pubblico ufficiale: il requisito della pluralità di persone richiede la presenza di persone estranee alla pubblica amministrazione o di pubblici ufficiali presenti per ragioni diverse dall'ufficio contestato; se tutti i presenti sono impegnati nello stesso atto d'ufficio il reato può non sussistere.
- Danneggiamento e contestualità: per ritenere integrato il reato è necessaria una connessione temporale e funzionale immediata tra minaccia/condotta intimidatoria e l'atto materiale (es. lancio di sassi); valutazione fattuale del giudice di merito ha ampio apprezzamento.
- Recidiva e quantificazione della pena: il riconoscimento della recidiva facoltativa e gli aumenti per continuazione richiedono motivazione specifica e individualizzata; il giudice di merito deve esplicitare le ragioni che giustificano tali aggravanti.
- Procedura in Cassazione: il contraddittorio scritto è ammesso quando non sia richiesta la trattazione orale entro i termini previsti; le memorie scritte sono decisive se non viene chiesto il dibattimento orale.
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