Cassazione Penale, Sentenza n. 45324/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di riforma dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Enna: si deduceva vizio di motivazione (mancante, manifestamente illogica e per travisamento della prova) perché la sentenza di appello aveva utilizzato e ritenuto acquisito il contenuto di un'informativa di reato che, in realtà, non risulta acquisita agli atti; contestata altresì la valutazione dei dati probatori ai sensi dell'art. 192 c.p.p. (mancata valutazione rafforzata necessaria per ribaltare l'assoluzione) e l'errato rigetto della richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria con escussione dei testi ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., atteso che la decisione di condanna si sarebbe fondata su prove assunte in modo viziato o non pienamente utilizzabili
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo giudizio. Motivazione: la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su presunti "tutti documentali" compendiati nell'informativa d'ufficio, ma dal verbale di udienza e dall'esame del supporto informatico ammesso non risultava con certezza l'acquisizione e la possibilità di utilizzazione dell'informativa stessa; il supporto informatico ammesso non consentiva di individuare gli atti irripetibili e i documenti allegati richiamati; la genericità dei richiami ai materiali probatori e l'impossibilità di verificare la ritualità e i limiti dell'ammissione probatoria rendevano la motivazione della Corte d'appello insufficiente e illogica, imponendo l'annullamento e il rinvio per una nuova e corretta valutazione del compendio probatorio nei limiti dell'effettiva ammissione delle prove
Norme richiamate
art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. (truffa aggravata)
art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.
Norma che individua il reato contestato all'imputato; la Corte non entra nel merito della qualificazione del reato perché annulla la decisione per vizi di acquisizione e valutazione della prova
Richiede motivazione rafforzata quando si procede a riformare una pronuncia assolutoria: la Corte di Cassazione rileva che la Corte territoriale non ha fornito una valutazione logica e sufficientemente motivata dei dati probatori che giustificasse il ribaltamento dell'assoluzione
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria e le modalità di acquisizione di nuove prove; la Corte rileva che la richiesta difensiva di rinnovazione mediante escussione dei testi è stata rigettata senza adeguata valutazione e che la sentenza di appello si è basata su elementi documentali la cui utilizzabilità non era stata assunta con la necessaria chiarezza
Massime di principio
- Una sentenza di condanna che riformi un'assoluzione richiede una motivazione rafforzata: il giudice d'appello deve esplicitare con chiarezza e logicità perché i nuovi elementi probatori giustificano il ribaltamento della decisione di primo grado
- I documenti e le informativa d'ufficio non possono essere ritenuti utilizzabili se non è chiaro e rituale il loro ingresso nel processo: il verbale di udienza deve indicare con precisione quali documenti sono stati ammessi e nei limiti di utilizzazione autorizzati
- Se la decisione si fonda su prove che la difesa contesta (es. atti non acquisiti, documenti su supporto informatico), il giudice deve valutare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e, se necessario, disporre l'escussione dei testi o ripetere l'assunzione della prova
- La genericità dei richiami probatori nella motivazione è causa di annullamento: il giudice di legittimità può sindacare la ritualità e la logicità dell'acquisizione e della valutazione delle prove e rinviare per nuovo esame se il quadro probatorio non è sufficientemente chiaro
- In presenza di produzione su supporto informatico, occorre che sia documentato quali file/pezzi siano stati effettivamente ammessi e consultati; in mancanza, la loro utilizzazione nella motivazione è viziata
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