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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11007/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del 15/06/2020 che confermava la condanna per rapina aggravata in concorso. Passos Soares deduce violazioni processuali relative alla testimonianza della fidanzata della persona offesa (artt. 191,195,203 c.p.p.), insufficienza di prove e vizio di qualificazione del fatto (sostiene che mancherebbe il dolo della rapina e che si sarebbe trattato di furto), omissione di valutazione dello stato di necessità/legittima difesa e doglianza sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti. Da Silva contesta la ricostruzione fattuale, sostiene che l'impossessamento fosse opera del correo, invoca la legittima difesa (art. 52 c.p.) e censura l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione senza accertamento concreto della pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la decisione di merito: la condanna per rapina aggravata è stata ritenuta corretta. I motivi dei ricorrenti sono stati qualificati come manifestamente infondati o generici. La Corte ha ritenuto provata l'immediata successione cronologica tra aggressione e sottrazione, giustificando la qualificazione come rapina e ritenendo integrabile il dolo anche come concomitante o sopravvenuto. Sono state respinte le censure relative a prova indisponibile o decisiva omessa, allo stato di necessità e alla legittima difesa. I ricorrenti sono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (Euro 3.510,00 liquidati).

Norme richiamate

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato rispetto alla disciplina delle testimonianze; la Corte ha ritenuto che la censura sulla testimonianza non fosse specifica né dimostrasse la decisività della prova, quindi non idonea a rendere inutilizzabile il mezzo probatorio

  • art. 195 c.p.p.

    Richiamato come norma che disciplina l'assunzione e la rilevanza delle informazioni; la Corte ha ritenuto la censura generica e non dimostrata

  • art. 203 c.p.p.

    Riferimento alla eventuale inutilizzabilità di dichiarazioni; la Corte ha escluso l'inutilizzabilità per difetto di specificità e per assenza di prova della decisività della testimonianza

  • art. 628 c.p.

    Norma sulla rapina; la Corte ha interpretato che la rapina è integrata anche quando la violenza o minaccia precedono immediatamente la sottrazione e possono giustificare la qualificazione anche in assenza di violenza ulteriormente esercitata al momento dell'apprensione

  • art. 624 c.p.

    Norma sul furto; la Corte ha rigettato la richiesta di riclassificazione in furto, ritenendo provata la violenza o minaccia che hanno reso la sottrazione rapina

  • art. 54 c.p.

    Scriminante dello stato di necessità; la Corte ha escluso la verifica utile perché la deduzione in appello era generica e inammissibile

  • art. 52 c.p.

    Norma sulla legittima difesa; la Corte ha ritenuto non sussistente la scriminante per i ricorrenti, trattandosi di aggressione reciproca e di condotta di sottrazione posta in essere quando la vittima era già sopraffatta

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al versamento alla Cassa delle ammende per responsabilità di chi ha prodotto ricorso manifestamente infondato; applicata dalla Corte per l'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • Se la violenza o la minaccia precedono immediatamente la sottrazione e concorrono a rendere la vittima incapace di reagire, il fatto va qualificato come rapina anche senza nuova violenza al momento dell'apprensione (rapina "in re ipsa").
  • Il dolo specifico della rapina può essere ricostruito anche come dolo concomitante o sopravvenuto: non è necessario che l'impossessamento sia stato pianificato sin dall'inizio se la condotta complessiva dimostra la volontà di sopraffare la vittima.
  • Per contestare l'utilizzabilità di una testimonianza o chiederne l'esclusione occorre motivare in modo specifico il vizio processuale e dimostrare la decisività della prova rispetto al ragionamento motivazionale; censure generiche sono inammissibili.
  • Per far valere stato di necessità o legittima difesa è necessario un concreto e specifico esame fattuale: deduzioni generiche o ricostruzioni inconsistenti non superano il vaglio d'appello o di legittimità.
  • La richiesta di riclassificazione del fatto da rapina a furto richiede prova dell'assenza della violenza o minaccia al momento dell'impossessamento; la mera separazione temporale apparente tra aggressione e sottrazione non basta se la sottrazione è conseguenza immediata della sopraffazione.
  • Il giudizio sulle attenuanti e sulla misura della pena è discrzionale e difficilmente sindacabile in Cassazione se sorretto da motivazione logica e non arbitrarietà.
  • Per censurare una misura di sicurezza (es. espulsione) occorre contestare concretamente la valutazione della pericolosità attuale con elementi probatori: la mera mancanza di motivazione formale non basta se la sentenza motiva sulla biografia e condotte dell'imputato.

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