Cassazione Penale, Ordinanza n. 13834/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del reato di coltivazione di sostanza stupefacente con contestata aggravante dell'ingente quantità. Con due motivi ha dedotto, in sostanza, la carenza assoluta di motivazione sulla attribuzione della responsabilità e sul riconoscimento dell'aggravante. La Corte di cassazione ha rilevato che la prima doglianza era una mera reiterazione del motivo già proposto in appello e già specificamente disatteso, dunque non specifica e solo apparente; quanto al secondo motivo, ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata sulla configurabilità dell'aggravante, fondata sulle risultanze tecniche relative al potenziale quantitativo ricavabile dalla coltivazione e sulle critiche di parte già confutate in appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi non si confrontassero criticamente con la motivazione della sentenza d'appello e che quest'ultima fosse adeguata sia sull'affermazione di responsabilità sia sull'aggravante dell'ingente quantità, anche con riferimento alla coltivazione di cannabis e alla valutazione del potenziale produttivo della piantagione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice relativa alla coltivazione/detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di minore gravità o fattispecie specifiche, richiamata come base del capo di imputazione
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
aggravante dell'ingente quantità, ritenuta configurabile anche nella coltivazione non autorizzata di piante, valutando il dato ponderale virtuale ricavabile dal prevedibile ciclo produttivo
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso, quando riconducibile a colpa del ricorrente, comporta la condanna alla sanzione pecuniaria processuale
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e già motivatamente respinti, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di difetto di motivazione non è ammissibile quando il provvedimento di merito offra una spiegazione logica e coerente, ancorata a elementi di prova specifici, della responsabilità dell'imputato.
- L'aggravante dell'ingente quantità può essere configurata anche nelle ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante di stupefacente, dovendosi considerare la quantità di principio attivo ricavabile in base al prevedibile sviluppo della coltivazione.
- Quando la sentenza di merito confuta specificamente le osservazioni della difesa tecnica con argomentazione non illogica, tali rilievi non sono utilmente rivalutabili in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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