Cassazione Penale, Ordinanza n. 17563/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna per evasione. L’unica censura dedotta riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendosi che i giudici di merito avessero erroneamente escluso tale beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello con valutazioni di merito non manifestamente illogiche e quindi non sindacabili in sede di legittimità; inoltre ha osservato che la presenza di precedenti per evasione, risultanti dal casellario, rendeva comunque ostativa la richiesta per abitualità del comportamento.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando, sulla base degli elementi di causa e dei precedenti penali, risulti un’abitualità del comportamento ostativa al beneficio; la relativa valutazione di merito, se non manifestamente illogica, non è sindacabile in cassazione.
All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza con cui si invoca la particolare tenuità del fatto è inammissibile in cassazione quando si limita a riproporre questioni di fatto già valutate e motivate congruamente dal giudice di merito.
- L’applicazione dell’art. 131-bis c.p. presuppone l’assenza di un’abitualità del comportamento; la presenza di precedenti specifici per reati della stessa specie può escludere il beneficio.
- Le valutazioni di merito non manifestamente illogiche sulla sussistenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto non sono rivalutabili in sede di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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