Cassazione Penale, Sentenza n. 17566/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in sede di riesame, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. I difensori deducevano quattro motivi: (1) manifesta illogicità e omessa valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente ai reati contestati (come amministratore di fatto della First Aid One Italia Cooperativa Sociale); (2) contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione dell'art. 603-bis cod. pen. relativamente al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento all'elemento psicologico del consapevole approfittamento dello stato di bisogno; (3) violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari previste dall'art. 274, lett. a) e c); (4) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari in generale.
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione del 31/01/2023 (depositata il 10/02/2023) e, inoltre, la misura cautelare era stata revocata con ordinanza del 13/01/2023. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., disponendo l'inammissibilità il 28/02/2023. Pertanto la Corte non ha esaminato nel merito le censure sulla motivazione del riesame.
Norme richiamate
Richiamato come norma di concorso di persone nel reato; usato per contestare la partecipazione del ricorrente ai fatti criminosi in concorso con altri.
Norma contestata nell'ambito delle imputazioni; dal testo emerge che la difesa ha contestato la motivazione relativa ai gravi indizi rispetto a tale fattispecie.
Richiamata tra le norme penali oggetto dell'accusa; la decisione di inammissibilità non entra nel merito dell'applicazione della norma.
art. 603-bis, comma 1, n. 2 e comma 4, n. 1, cod. pen.
Norma riguardante l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro: il Tribunale aveva ritenuto sussistenti gravi indizi anche sull'elemento psicologico del consapevole approfittamento dello stato di bisogno; tale valutazione è stata oggetto di censura ma la Cassazione non ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza d'interesse.
Norma richiamata tra le contestazioni penali (es. reati associativi); le censure relative non sono state esaminate nel merito dalla Corte di Cassazione a causa dell'inammissibilità.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure difensive in relazione alle esigenze cautelari; la magistratura di legittimità non ha valutato queste doglianze per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen.
Previsione delle esigenze cautelari (preservazione delle prove, incolumità pubblica, ecc.): la difesa aveva contestato la sussistenza di tali esigenze ma la Cassazione non ha pronunciato sul merito.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dovuta alla rinuncia del ricorrente e alla revoca della misura cautelare.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia al ricorso e/o la misura impugnata viene revocata, il giudice di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
- La sopravvenuta revoca della misura cautelare rende spesso privo di interesse il ricorso che mirava esclusivamente alla modifica o alla revoca di quella misura, salvo che non vi sia un interesse residuo a ottenere una pronuncia sul punto (es. per ragioni di principio o per ottenere statuizioni su profili di illegittimità persistenti).
- Per ottenere che la Cassazione entri nel merito di censure relative a valutazioni di gravità indiziaria ed esigenze cautelari, il ricorso deve conservare un interesse attuale e le doglianze devono essere specifiche e debitamente motivate nelle memorie; la semplice enunciazione generica può risultare inammissibile o non valutabile.
- Le questioni relative alla sussistenza dell'elemento psicologico in reati come l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro richiedono una puntuale contestazione fattuale e probatoria; in sede di impugnazione cautelare è essenziale argomentare sulle prove concrete e sulla loro valutazione logico-giuridica.
- Se si intende ottenere un accertamento di illegittimità della misura anche dopo la revoca, è opportuno specificare nel ricorso le ragioni per cui persiste un interesse (es. tutela della reputazione, richiesta di risarcimento o dichiarazione di illegittimità) per evitare l'inammissibilità per carenza di interesse.
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