Cassazione Penale, Sentenza n. 28038/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione avverso la sentenza irrevocabile del 17-03-2014 (confermata il 07-01-2015 e divenuta irrevocabile il 22-12-2016) con cui Bratu fu condannato per furto aggravato (art. 625 n. 7 c.p.). La difesa propose la revisione sostenendo l'esistenza di "nuove" dichiarazioni rese dal coimputato Cristian Mihail Cocias (rese al consulente criminologico Armando Corallo) che avrebbero scagionato Bratu, sostenendo che le dichiarazioni non ammesse dalla Corte territoriale avrebbero potuto dimostrare l'errore giudiziario. Si deducevano inoltre violazioni procedurali per valutazione sommaria e omessa assunzione delle prove richieste, con lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e confermato l'inammissibilità dell'istanza di revisione decisa dalla Corte d'appello di Bologna. Il Supremo Collegio ha richiamato la distinzione tra la fase rescindente (valutazione preliminare di ammissibilità) e la fase rescissoria (giudizio nel contraddittorio con assunzione della prova). Ha ritenuto che le dichiarazioni del coimputato, rese 15 anni dopo i fatti, fossero generiche, mancassero di specificità sui tempi e luoghi e non fossero corroborate da riscontri esterni; pertanto non costituivano una "prova nuova" idonea, da sole, a rimuovere il giudicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma penale richiamata per la tipologia del reato contestato (furto aggravato). Nel caso di specie la condanna di merito era per questa fattispecie.
Disciplina l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza; la Corte ha applicato il principio che l'istanza può essere dichiarata inammissibile solo se gli elementi addotti sono palesemente inidonei ad aprire il giudizio di revisione.
Riferiti quale criterio di valutazione in relazione all'esito che, se accertate le nuove prove, potrebbe comportare la rimozione del giudicato (norme sul giudizio di merito e sulle possibili pronunce). Nella fase rescindente si valuta astrattamente la capacità dimostrativa delle nuove prove rispetto a tali esiti.
Norma richiamata per individuare le categorie di soggetti (es. coimputati) le cui dichiarazioni devono essere valutate con particolare attenzione; la Corte ha osservato che la dichiarazione di un coimputato va valutata unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità.
Richiama il principio secondo cui la prova dichiarativa deve essere correlata ad elementi di riscontro: la Corte ha affermato che la dichiarazione liberatoria del coimputato non costituisce di per sé "prova nuova", ma elemento integrativo che richiede riscontri.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di revisione va sempre distinto il primo grado di delibazione (fase rescindente), che valuta astrattamente la non manifesta infondatezza della richiesta, dalla fase rescissoria, che è il vero e proprio giudizio con assunzione delle prove in contraddittorio.
- Per essere ammessa, una "novità" deve avere, anche astrattamente, una capacità dimostrativa idonea a mettere in discussione il giudicato; non è richiesta la prova compiuta, ma occorre che l'elemento nuovo non sia palesemente inaffidabile o inconferente.
- La dichiarazione liberatoria di un coimputato non costituisce automaticamente "prova nuova" sufficiente: va valutata insieme ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità (art. 192 c.p.p. e art. 197-bis c.p.p.).
- Dichiarazioni tardive e generiche, prive di riscontri esterni (tempi, luoghi, elementi oggettivi), sono inidonee a fondare l'ammissione della revisione per manifesta infondatezza.
- Il rigetto per manifesta infondatezza è finalizzato a filtrare richieste pretestuose; la valutazione preliminare non può sovrapporsi al merito né anticipare un giudizio approfondito che spetta alla fase rescissoria.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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