Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04926/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa agricola)

La controversia

La controversia nasce dall’inquadramento contributivo di una società consortile agricola. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e aveva accertato che la società dovesse essere inquadrata, ai fini previdenziali, nel settore "cooperativa agricola legge 240 dell’84 di tipo industriale tipo ditta 18". Secondo il giudice di merito, l’art. 1 della legge n. 240 del 1984 si applicava a tutti i consorzi di imprese agricole aventi scopo mutualistico, anche quando non fossero consorzi di cooperative. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 240 del 1984, perché la Corte territoriale avrebbe esteso indebitamente la riduzione contributiva a una categoria non prevista dalla legge, ossia a un consorzio di imprese agricole non coincidente con la figura tipica contemplata dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell’INPS richiamando un precedente di legittimità secondo cui, ai fini dell’inquadramento previdenziale nel settore agricolo, rileva la natura dell’attività svolta e lo scopo mutualistico/non lucrativo dell’impresa, non la sola veste formale di società cooperativa. In questa prospettiva, la disciplina della legge n. 240 del 1984 può riferirsi alle imprese cooperative e ai loro consorzi, cioè a tutte le imprese svolte con forme societarie caratterizzate da mutualità, comprese quindi le società consortili di imprese cooperative. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dell’INPS alla rifusione delle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 L. n. 240/1984

    La norma sulla riduzione contributiva è stata letta come riferibile alle imprese cooperative e ai loro consorzi aventi scopo mutualistico, con rilievo prevalente della natura dell’attività svolta rispetto alla forma giuridica adottata.

  • art. 2 L. n. 240/1984

    Richiamato insieme all’art. 1 quale base della disciplina contributiva contestata; la Corte ne ha escluso una lettura restrittiva che limitasse il beneficio alle sole società cooperative in senso formale.

  • art. 2519 c.c.

    La Corte richiama il precedente secondo cui non è incompatibile con l’inquadramento agricolo l’esercizio dell’attività sotto forma di società cooperative irregolari per mancata iscrizione, a conferma che la forma societaria non è decisiva.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell’inquadramento previdenziale delle imprese che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti agricoli, assume rilievo decisivo la natura sostanziale dell’attività svolta e il perseguimento di uno scopo mutualistico, non la mera veste formale assunta dall’ente.
  • La disciplina agevolativa o contributiva prevista per le imprese cooperative e i loro consorzi può applicarsi anche a strutture associative diverse dalla società cooperativa tipica, purché siano caratterizzate da mutualità e operino in modo coerente con la finalità agricola prevista dalla legge.
  • In sede di legittimità, il motivo che contesti l’estensione di un beneficio contributivo è infondato se la ricostruzione della corte di merito si conforma a un precedente consolidato che valorizza la sostanza economico-funzionale del rapporto rispetto alla qualificazione formale.

Come è indicizzato

MaterieConto corrente
RamiBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.