Cassazione Civile, Ordinanza n. 04926/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa agricola)
La controversia
La controversia nasce dall’inquadramento contributivo di una società consortile agricola. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e aveva accertato che la società dovesse essere inquadrata, ai fini previdenziali, nel settore "cooperativa agricola legge 240 dell’84 di tipo industriale tipo ditta 18". Secondo il giudice di merito, l’art. 1 della legge n. 240 del 1984 si applicava a tutti i consorzi di imprese agricole aventi scopo mutualistico, anche quando non fossero consorzi di cooperative. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 240 del 1984, perché la Corte territoriale avrebbe esteso indebitamente la riduzione contributiva a una categoria non prevista dalla legge, ossia a un consorzio di imprese agricole non coincidente con la figura tipica contemplata dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell’INPS richiamando un precedente di legittimità secondo cui, ai fini dell’inquadramento previdenziale nel settore agricolo, rileva la natura dell’attività svolta e lo scopo mutualistico/non lucrativo dell’impresa, non la sola veste formale di società cooperativa. In questa prospettiva, la disciplina della legge n. 240 del 1984 può riferirsi alle imprese cooperative e ai loro consorzi, cioè a tutte le imprese svolte con forme societarie caratterizzate da mutualità, comprese quindi le società consortili di imprese cooperative. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dell’INPS alla rifusione delle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La norma sulla riduzione contributiva è stata letta come riferibile alle imprese cooperative e ai loro consorzi aventi scopo mutualistico, con rilievo prevalente della natura dell’attività svolta rispetto alla forma giuridica adottata.
Richiamato insieme all’art. 1 quale base della disciplina contributiva contestata; la Corte ne ha escluso una lettura restrittiva che limitasse il beneficio alle sole società cooperative in senso formale.
La Corte richiama il precedente secondo cui non è incompatibile con l’inquadramento agricolo l’esercizio dell’attività sotto forma di società cooperative irregolari per mancata iscrizione, a conferma che la forma societaria non è decisiva.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di soccombenza del ricorrente.
art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell’inquadramento previdenziale delle imprese che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti agricoli, assume rilievo decisivo la natura sostanziale dell’attività svolta e il perseguimento di uno scopo mutualistico, non la mera veste formale assunta dall’ente.
- La disciplina agevolativa o contributiva prevista per le imprese cooperative e i loro consorzi può applicarsi anche a strutture associative diverse dalla società cooperativa tipica, purché siano caratterizzate da mutualità e operino in modo coerente con la finalità agricola prevista dalla legge.
- In sede di legittimità, il motivo che contesti l’estensione di un beneficio contributivo è infondato se la ricostruzione della corte di merito si conforma a un precedente consolidato che valorizza la sostanza economico-funzionale del rapporto rispetto alla qualificazione formale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04823/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04847/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04887/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04897/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04898/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04900/2024 del 23/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →