Cassazione Civile, Ordinanza n. 23702/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Una società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2012, emesso a seguito di PVC, con recupero a tassazione di IRES e IVA e irrogazione di sanzioni. L'Ufficio aveva contestato, da un lato, costi relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti in relazione a due fatture di acquisto e, dall'altro, la non inerenza di ulteriori costi documentati da altre fatture. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva confermato la decisione di primo grado nei confronti del fallimento della società, ritenendo fondato l'accertamento almeno quanto alle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Il fallimento ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. nonché dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR, pur avendo riconosciuto la tempestività e non novità della doglianza relativa alla non inerenza di ulteriori fatture, non si era poi pronunciata sul merito di tale motivo di appello; in subordine, ha dedotto anche difetto assoluto di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che la sentenza di appello, pur avendo qualificato come non nuove le deduzioni dell'appellante sui documenti relativi ai costi non riconosciuti, non si è tuttavia pronunciata sul merito della censura concernente la non inerenza di alcune fatture ulteriori rispetto a quelle riferite alle operazioni oggettivamente inesistenti. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata per omessa pronuncia e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta in cassazione quando si denuncia omessa pronuncia o altre violazioni processuali che incidono sulla struttura della decisione.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e domande ritualmente proposte; l'omissione integra vizio di nullità della sentenza.
La censura viene richiamata dal ricorrente come parametro processuale, ma la decisione si fonda principalmente sull'omessa pronuncia.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non costituisce il nucleo decisorio della pronuncia.
È evocato come norma sulla motivazione della sentenza; la doglianza del ricorrente mira anche a evidenziare un difetto di motivazione della decisione di appello.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria, in relazione all'obbligo di motivazione e di decisione sulle questioni devolute.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello tributario, il giudice deve pronunciarsi espressamente su tutti i motivi ritualmente devoluti, senza limitarsi a qualificare le deduzioni come non nuove o tempestive.
- L'omessa decisione sul merito di una censura integra vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia, rilevante ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e deducibile in cassazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.
- La verifica della novità o tempestività di una deduzione non esaurisce l'obbligo decisorio: una volta ritenuto ammissibile il motivo, il giudice deve affrontarne il contenuto sostanziale.
- In cassazione il vizio di omessa pronuncia comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito affinché esamini la domanda o il motivo non trattato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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